Corte costituzionale
Sentenza n. 44/1961
Corte cost., sent. 11 luglio 1961, n. 44
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 44/1961
- Data di deposito
- 11 luglio 1961
- Data di decisione
- 3 luglio 1961
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Branca
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:44
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 72, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 77, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 84, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
Parametri
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 48, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 1298
Le anomalie e le singolarita' che si presentano nei procedimenti che si svolgono presso i Consigli comunali su ricorsi di cittadini in materia elettorale, non sono tali - rispetto ai giudizi celebrati dinanzi alla Magistratura ordinaria o alle giurisdizioni amministrative - da caratterizzare questa attivita' dei Consigli come amministrativa e non giurisdizionale, derivando le anomalie medesime dal carattere speciale, anzi misto, della giurisdizione elettorale. Cfr.: 43/1961 A; 42/1961 A.
Massima n. 1299
E' sufficiente, per promuovere il giudizio di legittimita' costituzionale di una norma, che il magistrato di merito abbia compiuto un'indagine, sia pure rapida e sommaria, sulla rilevanza, poco importando se la norma, che si ritiene di dover applicare, risultera' poi male addotta ai fini di decidere la causa di merito. Cfr.: 102/1957 B; 44/1960 A.
Massima n. 1300
L'art. 72, sesto comma, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, disciplinando solo il caso in cui una lista elettorale contenga un numero di candidati inferiore al numero dei seggi che, per effetto delle risultanze elettorali, dovrebbero essere assegnati alla stessa, non si estende ad altre ipotesi come quella di una lista che, per irregolarita' della sua presentazione, venga totalmente a cadere perdendo tutti i seggi che altrimenti le sarebbero spettati (in questo caso non c'e' dubbio che occorra ripetere le elezioni). La cennata disposizione non e' poi riferibile alla fattispecie, anch'essa non esplicitamente disciplinata dal legislatore, di una lista che, ad operazioni compiute, si trovi con un numero di candidati insufficiente per ineleggibilita' o incompatibilita' che riguardino alcuni di loro.
Massima n. 1301
Quando un vizio colpisce le operazioni elettorali, la regola e' l'annullamento che rende necessaria una nuova consultazione degli elettori. La cosi' detta correzione dei risultati (consentita dalla legge soltanto "secondo i casi", cioe' solo quando il vizio delle operazioni apparisca tale che i risultati delle elezioni, senza di esso, non sarebbero potuti essere differenti nei rapporti fra liste: art. 84, 77 D.P.R. 16.5.1960, n. 570) e' ammessa nei casi espressamente indicati dalla legge (fra i quali e' compresi quello previsto dalla norma impugnata: sesto comma dall'art. 72 D.P.R. 16.5.1960, n. 570) insuscettibili di estensione analogica, costituendo eccezioni al principio generale.
Massima n. 1302
L'attribuzione di seggi a candidati di liste diverse da quella a cui spetterebbe, cosi' come e' preveduta nel sesto comma dell'art. 72 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, non contrasta con la personalita', la liberta' e la segretezza del voto e neppure con il principio dell'uguaglianza del voto. Il diritto di voto e' stato gia' esercitato quando si procede alla distribuzione dei seggi. Pertanto l'uguaglianza del voto non e' violata da una norma che elimina gli effetti d'una manifesta imprevidenza dei presentatori della lista o d'una loro preventiva rinuncia ad un numero di seggi superiore, nel numero, alle candidature presentate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con un'unica sentenza sui procedimenti indicati in epigrafe:
respinge le eccezioni pregiudiziali sollevate dal Presidente del Consiglio;
dichiara non fondata la questione, proposta con le ordinanze del Comune di Castellammare di Stabia e di Marano di Napoli,
sulla legittimità costituzionale dell'art. 72, sesto comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all'art. 48, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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