Corte costituzionale
Sentenza n. 43/1961
Corte cost., sent. 11 luglio 1961, n. 43
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 43/1961
- Data di deposito
- 11 luglio 1961
- Data di decisione
- 3 luglio 1961
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Manca
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:43
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 328 del 18 maggio 1951
- decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 82, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 83, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 8, legge n. 328 del 18 maggio 1951
Parametri
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 6, disp.trans, Costituzione
- art. 102, ss., Costituzione
Massime
Massima n. 1296
Vedi: Sent. 42/1961 A.
Massima n. 1297
Gli articoli 82 e 83 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, per l'elezione dei Consigli comunali, applicabili anche ai Consigli provinciali in base all'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 328, riproducono il sistema del contenzioso elettorale disciplinato nella precedente legislazione e non sono, pertanto, in contrasto con i precetti contenuti negli articoli 102 e seguenti della Costituzione, i quali non hanno disposto la soppressione delle giurisdizioni speciali gia' esistenti, la cui revisione e' demandata, invece, al legislatore ordinario dalla disposizione transitoria VI della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione sollevata dal Consiglio provinciale di Bari con deliberazione del 4 febbraio 1961, sulla legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma 5 del T.U. del 16 maggio 1960, n. 570 (per la composizione e la elezione delle amministrazioni comunali), nella parte in cui commina la nullità per la mancata vidimazione delle liste elettorali da parte del presidente del seggio e di due scrutatori, in riferimento all'art. 48, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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