Corte costituzionale

Sentenza n. 37/1961

Corte cost., sent. 24 giugno 1961, n. 37

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
37/1961
Data di deposito
24 giugno 1961
Data di decisione
20 giugno 1961
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Sandulli
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1961:37

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge della Regione siciliana n. 42 del 29 settembre 1960
  • art. 6, legge della Regione siciliana n. 42 del 29 settembre 1960
  • art. 59, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
  • art. 59, legge della Regione siciliana n. 645 del 29 gennaio 1958
  • art. 86, regio decreto n. 215 del 13 novembre 1933
  • art. 9, legge della Regione siciliana n. 42 del 29 settembre 1960
  • art. 7, legge n. 739 del 21 luglio 1960
  • art. 11, legge della Regione siciliana n. 42 del 29 settembre 1960
  • art. 12, legge della Regione siciliana n. 42 del 29 settembre 1960
  • art. 15, legge della Regione siciliana n. 42 del 29 settembre 1960
  • art. 10, legge della Regione siciliana n. 42 del 29 settembre 1960
  • art. 13, legge della Regione siciliana n. 42 del 29 settembre 1960
  • art. 14, legge della Regione siciliana n. 42 del 29 settembre 1960
  • art. 8, legge della Regione siciliana n. 42 del 29 settembre 1960
  • art. 17, legge della Regione siciliana n. 42 del 29 settembre 1960
  • art. 7, legge della Regione siciliana n. 42 del 29 settembre 1960
  • art. 16, legge della Regione siciliana n. 42 del 29 settembre 1960
  • art. 1, legge della Regione siciliana n. 42 del 29 settembre 1960
  • art. 18, legge della Regione siciliana n. 42 del 29 settembre 1960
  • art. 4, legge della Regione siciliana n. 42 del 29 settembre 1960
  • art. 3, legge della Regione siciliana n. 42 del 29 settembre 1960
  • legge della Regione siciliana n. 42 del 29 settembre 1960

Parametri

  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 81, Costituzione
  • art. 14, statuto regione Sicilia
  • art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 1272

Per soppenire alle condizioni di particolare disagio in cui viene a trovarsi l'agricoltura siciliana, allorquando si determinano eventi eccezionali dai quali risultino colpiti i singoli fondi o le piantagioni, la Regione puo' concedere agevolazioni fiscali purche' rispondenti ai tipi previsti dalla legislazione statale. Per la provvidenza in esame (sospensione dell'imposta a favore delle aziende agricole per la difesa ed il sostegno contro le avversita' atmosferiche) che e' da ritenersi limitata ai soli casi di eventi eccezionali e non si estende all'ipotesi di naturale esaurimento della produttivita' dei fondi, ricorrono entrambe tali condizioni. Pertanto, tenuto presente che si e' in presenza non di una esenzione o riduzione di imposta, ma solo di una sospensione, la impugnata disposizione dell'art. 5 legge reg. 29 settembre 1960, n. 42 deve essere considerata legittima.

Massima n. 1273

L'esenzione ventennale all'imposta fondiaria per gli aumenti di reddito, previsti dall'art. 86 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 per la sola trasformazione dei terreni (bonifica) non puo' essere estesa ai casi di ripristino di colture gravemente danneggiate o distrutte da avversita' atmosferiche o da infestazioni parassitarie. L'agevolazione concessa ai sensi dell'art. 6 dell'impugnata legge regionale 29 settembre 1960, n. 32, non essendo in rispondenza con alcun tipo delle agevolazioni previste dalla legislazione statale si pone in evidente contrasto con quest'ultima; di conseguenza, l'impugnato art. 6 deve essere dichiarato illegittimo.

Massima n. 1274

L'art. 9 della Legge regionale 29 settembre 1960 n. 42, che autorizza la Regione a prestare garanzia sussidiaria agli istituti di credito per prestiti agrari di esercizio, comporta una responsabilita' patrimoniale della Regione con conseguente assunzione del relativo onere finanziario. Non essendo stata prevista per il citato onere alcuna copertura finanziaria la disposizione dell'art. 9 si pone in contrasto con l'art. 81 Cost. e deve pertanto essere dichiarata illegittima.

Massima n. 1275

La competenza normativa della Regione, pur essendo destinata ad essere esercitata essenzialmente nel campo del diritto pubblico, puo' essere svolta - entro limiti circoscritti - anche in relazione ai rapporti di diritto privato, con funzione correttiva destinata ad operare in quei casi in cui la disciplina comune dei rapporti privati, in presenza di circostanze straordinarie e contingenti, sarebbe in grado di incidere sostanzialmente in modo sfavorevole sui settori di interesse pubblico ai quali la Regione e' proposta. Non e' costituzionalmente illegittimo, l'art. 11 della legge regionale siciliana 29 settembre 1960, n. 42 - che prevede per l'annata agraria 1959-60 e per casi determinati la riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici - perche' la disposizione si pone come strumento straordinario destinato a far fronte alla particolare situazione in cui e' venuta a trovarsi l'agricoltura siciliana.

Massima n. 1276

Il precetto costituzionale in base al quale ogni legge che importi spese nuove o maggiori rispetto a quelle previste dalle leggi sostanziali preesistenti "deve indicare i mezzi per farvi fronte" esige, prima d'ogni altra cosa, che dalla nuova legge risulti su quali esercizi finanziari debbono gravare le "nuove o maggiori spese". Non soddisfa a tale precetto - a prescindere dalle riserve in ordine ai limiti della possibilita' per le Regioni a far ricorso a sistemi di finanza straordinaria - l'art. 18 della legge regionale siciliana 29 settembre 1960, n. 42, che nell'autorizzare la contrazione di un prestito per fronteggiare gli oneri derivanti dalla legge non specifica come si fara' fronte al mutuo, in che misura il mutuo dovrebbe incidere sui singoli esercizi finanziari, e neppure i criteri ai quali dovrebbe attenersi l'assessore regionale autorizzato a contrarlo. L'illegittimita' dell'art. 18 della legge importa, di conseguenza, la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale anche di tutte le disposizioni della legge stessa cui ineriscono oneri finanziari destinati ad essere fronteggiati col mutuo e precisamente degli artt. 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13 nonche' degli artt. da 14 a 17 contenenti l'indicazione degli stanziamenti da effettuare, in proposito, nei singoli capitoli di bilancio.

Massima n. 1277

Dichiarata l'illegittimita' della legge sostanziale per violazione dell'art. 81 della Costituzione, e in particolare delle disposizioni contenenti l'indicazione degli stanziamenti da effettuare, si rende superflua la dichiarazione di illegittimita' dei capitoli degli stati di previsione delle spese contenuti nella legge formale di bilancio e destinati a dare attuazione a quelle disposizioni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 della legge recante "Provvidenze a favore delle aziende agricole per la difesa ed il sostegno contro le avversità atmosferiche e parassitarie", approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 luglio 1960, promulgata, nelle more del presente giudizio, il 29 settembre 1960, col n. 42, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 4 ottobre 1960;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei riguardi degli artt. 5 e 11 della stessa legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

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