Corte costituzionale
Sentenza n. 36/1961
Corte cost., sent. 24 giugno 1961, n. 36
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 36/1961
- Data di deposito
- 24 giugno 1961
- Data di decisione
- 20 giugno 1961
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:36
Norme oggetto del giudizio
- delibera legislativa Regione Siciliana del 27 luglio 1960
- legge della Regione siciliana n. 8 del 20 marzo 1959
- legge n. 24 del 2 aprile 1955
Parametri
Massime
Massima n. 1268
La legge regionale siciliana 20 marzo 1959, n. 8, nel consentire la stipulazione di convenzioni con istituti di credito per l'erogazione, da parte di questi, di mutui a favore di cooperative o di loro soci, per la costruzione di stabili sociali e l'acquisto di appartamenti, e nell'addossare alla Regione gli oneri relativi al pagamento degli interessi sui mutui stessi, stabiliva che ad essi si dovesse far fronte con il fondo di dotazione costituito con la legge 2 aprile 1955, n. 24, alimentato con gli stanziamenti previsti da varie leggi per la concessione di mutui per opera della Regione, che avrebbero dovuto trovare la contropartita nei versamenti della quote di ammortamento da parte dei mutuatari. Poiche' il maggiore onere assunto dalla Regione per effetto dell'entrata in vigore di dette convenzioni, non avrebbe potuto trovare la necessaria copertura nei versamenti effettuati dai mutuatari, la legge approvata all'Assemblea regionale siciliana in data 27 luglio 1960, concernente "l'integrazione alla legge regionale 20 marzo 1959, n. 8", ha avuto in realta' lo scopo di consentire l'aumento di spesa conseguente all'obbligo assunto di corrispondere agli istituti mutuanti gli interessi sulle somme erogate alle cooperative edilizie o ai loro soci.
Massima n. 1269
La legge regionale siciliana approvata il 27 luglio 1960 dispone una spesa effettiva risultante da apposito stanziamento in bilancio e non si limita a prevedere l'eventuale ammontare delle somme erogabili in avvenire per opera di appositi futuri provvedimenti al solo scopo di fissare il limite massimo dell'onere annuale per interessi. Il carattere meramente eventuale della spesa non potrebbe essere dedotto dal fatto che la legge non contiene alcuna autorizzazione per l'Assessore ad apportare le variazioni di bilancio relative alla maggiore spesa, dato che una tale circostanza appare piuttosto indizio del proposito di deviare l'attenzione dalla effettiva portata della statuzione.
Massima n. 1270
La previsione in bilancio di fondi destinati ad una spesa, ove sia contemplata da una legge meramente formale, come e' quella del bilancio, non assolve di per se' sola all'obbligo costituzionale della indicazione della sua copertura. Pertanto la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana in data 27 luglio 1960, concernente "l'integrazione alla legge regionale 20 marzo 1959, n. 8", non avendo indicato i mezzi necessari per fare fronte alla spesa contemplata nell'art. 1, ne' avendo fatto rinvio per tale indicazione ad altra legge sostanziale, e' costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 81 Cost.. Contro l'applicazione dell'art. 81 non potrebbe validamente opporsi la considerazione del carattere indeterminato dell'ammontare dell'onere, poiche' - a parte il rilievo che nella specie, al momento dell'approvazione del disegno di legge, esso era determinabile - per l'osservanza del precetto costituzionale non si rende necessaria una assoluta e puntuale determinazione della spesa che si viene ad assumere.
Massima n. 1271
Alla dichiarazione di incostituzionalita' di una legge consegue l'inefficacia degli atti emessi sulla base della legge medesima ed in particolare dell'iscrizione nel bilancio di previsione di una somma contemplata nella stessa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana in data 27 luglio 1960, concernente "Integrazione alla legge regionale 20 marzo 1959, n. 8", in riferimento all'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI
Testo integrale
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