Corte costituzionale

Sentenza n. 36/1961

Corte cost., sent. 24 giugno 1961, n. 36

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
36/1961
Data di deposito
24 giugno 1961
Data di decisione
20 giugno 1961
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1961:36

Norme oggetto del giudizio

  • delibera legislativa Regione Siciliana del 27 luglio 1960
  • legge della Regione siciliana n. 8 del 20 marzo 1959
  • legge n. 24 del 2 aprile 1955

Parametri

Massime

Massima n. 1268

La legge regionale siciliana 20 marzo 1959, n. 8, nel consentire la stipulazione di convenzioni con istituti di credito per l'erogazione, da parte di questi, di mutui a favore di cooperative o di loro soci, per la costruzione di stabili sociali e l'acquisto di appartamenti, e nell'addossare alla Regione gli oneri relativi al pagamento degli interessi sui mutui stessi, stabiliva che ad essi si dovesse far fronte con il fondo di dotazione costituito con la legge 2 aprile 1955, n. 24, alimentato con gli stanziamenti previsti da varie leggi per la concessione di mutui per opera della Regione, che avrebbero dovuto trovare la contropartita nei versamenti della quote di ammortamento da parte dei mutuatari. Poiche' il maggiore onere assunto dalla Regione per effetto dell'entrata in vigore di dette convenzioni, non avrebbe potuto trovare la necessaria copertura nei versamenti effettuati dai mutuatari, la legge approvata all'Assemblea regionale siciliana in data 27 luglio 1960, concernente "l'integrazione alla legge regionale 20 marzo 1959, n. 8", ha avuto in realta' lo scopo di consentire l'aumento di spesa conseguente all'obbligo assunto di corrispondere agli istituti mutuanti gli interessi sulle somme erogate alle cooperative edilizie o ai loro soci.

Massima n. 1269

La legge regionale siciliana approvata il 27 luglio 1960 dispone una spesa effettiva risultante da apposito stanziamento in bilancio e non si limita a prevedere l'eventuale ammontare delle somme erogabili in avvenire per opera di appositi futuri provvedimenti al solo scopo di fissare il limite massimo dell'onere annuale per interessi. Il carattere meramente eventuale della spesa non potrebbe essere dedotto dal fatto che la legge non contiene alcuna autorizzazione per l'Assessore ad apportare le variazioni di bilancio relative alla maggiore spesa, dato che una tale circostanza appare piuttosto indizio del proposito di deviare l'attenzione dalla effettiva portata della statuzione.

Massima n. 1270

La previsione in bilancio di fondi destinati ad una spesa, ove sia contemplata da una legge meramente formale, come e' quella del bilancio, non assolve di per se' sola all'obbligo costituzionale della indicazione della sua copertura. Pertanto la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana in data 27 luglio 1960, concernente "l'integrazione alla legge regionale 20 marzo 1959, n. 8", non avendo indicato i mezzi necessari per fare fronte alla spesa contemplata nell'art. 1, ne' avendo fatto rinvio per tale indicazione ad altra legge sostanziale, e' costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 81 Cost.. Contro l'applicazione dell'art. 81 non potrebbe validamente opporsi la considerazione del carattere indeterminato dell'ammontare dell'onere, poiche' - a parte il rilievo che nella specie, al momento dell'approvazione del disegno di legge, esso era determinabile - per l'osservanza del precetto costituzionale non si rende necessaria una assoluta e puntuale determinazione della spesa che si viene ad assumere.

Massima n. 1271

Alla dichiarazione di incostituzionalita' di una legge consegue l'inefficacia degli atti emessi sulla base della legge medesima ed in particolare dell'iscrizione nel bilancio di previsione di una somma contemplata nella stessa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana in data 27 luglio 1960, concernente "Integrazione alla legge regionale 20 marzo 1959, n. 8", in riferimento all'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI

Testo integrale

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