Corte costituzionale
Sentenza n. 34/1961
Corte cost., sent. 24 giugno 1961, n. 34
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 34/1961
- Data di deposito
- 24 giugno 1961
- Data di decisione
- 9 giugno 1961
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:34
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana n. 43 del 27 luglio 1960
- decreto legislativo n. 507 del 12 aprile 1949
- legge della Regione siciliana n. 44 del 21 ottobre 1960
- legge della Regione siciliana n. 43 del 27 giugno 1960
Parametri
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 81, ultimo co., Costituzione
- art. 81, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 1255
I motivi di impugnazione di una legge regionale, per violazione dei limiti della potesta' legislativa in materia tributaria e per violazione del limite dei principi ed interessi generali dell'ordinamento statale in materia di assistenza e previdenza sono indipendenti e non sussiste tra di essi alcun rapporto di pregiudizialita', data la loro indipendenza logica. Pertanto, in via generale, la Corte Costituzionale puo', nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale, esaminare i motivi di impugnazione di una legge regionale, non legati fra loro da rapporto di pregiudizialita', invertendo l'ordine di prospettazione. (Nella specie, la Corte Costituzionale respingeva "l'eccezione di inammissibilita' del ricorso proposto dal Commissario dello Stato avverso la legge regionale siciliana approvata il 27 luglio 1960 disattendendo l'affermazione che era "stata dedotta, in via subordinata e in forma dubitativa, una questione che era invece pregiudiziale").
Massima n. 1256
E' ammissibile il ricorso contro una legge regionale siciliana con il quale si prospetta, nella seconda parte, la illegittimita' costituzionale dell'intera legge, mentre nella prima parte, si impugna soltanto una norma specifica (la cui dichiarazione di illegittimita' travolgerebbe l'intera legge).
Massima n. 1257
L'interesse dell'ordinamento giuridico statale alla unitarieta' del sistema di assistenza e previdenza sociale non esclude la necessita' di adattamento degli istituti alla varieta' delle condizioni e dei bisogni locali. L'esigenza di adeguare gli istituti giuridici alle condizioni locali e', precisamente, una ragione fondamentale della particolare autonomia delle Regioni a ordinamento speciale.
Massima n. 1258
Nell'ordinamento statale vi e' la tendenza ad allargare il campo dell'assistenza sociale contro le malattie, sia nel senso di estenderlo a nuove categorie, sia nel senso di dare incremento alle diverse forme e ai vari generi di prestazione.
Massima n. 1259
La Corte Costituzionale non puo' scendere all'esame della specifica considerazione degli interessi regionali nel settore dei lavoratori rurali. (Nella specie, la Corte Costituzionale - dopo aver ribadito che "la portata nazionale del problema dei lavoratori rurali e dei braccianti nelle zone depresse non puo' impedire alle Regioni ad ordinamento speciale di avvalersi della loro autonomia per affrontare la situazione nel proprio ambito" - afferma di non poter scendere alla valutazione degli interessi regionali, con cui erano stati giustificati i miglioramenti previsti dalla legge regionale siciliana approvata il 27 luglio 1960, recante "miglioramenti dell'assistenza e concessione d'indennita' integrativa in caso di malattia ai salariati e braccianti agricoli ed ai loro familiari").
Massima n. 1260
La potesta' tributaria della Regione siciliana e' limitata dalle leggi costituzionali, dai principi e dagli interessi generali cui s'informa la legislazione dello Stato e dal dovere di uniformarsi per ogni singolo tributo all'indirizzo ed ai principi della legislazione.
Massima n. 1261
Un'addizionale del 20 per cento, di cui alla legge regionale siciliana 27 luglio 1960, n. 43, sui tributi erariali posti a carico di tre categorie di imprese industriali estremamente ristretto (imprese produttrici di energia elettrica e di fertilizzanti, concessionarie di giacimenti petroliferi) prevede una discriminazione tra i soggetti passivi, la quale produrrebbe una disparita' tra i soggetti a un medesimo tributo e, incidendo sulla capacita' contributiva delle imprese colpite, si ripercuoterebbe direttamente sul sistema delle imposte erariali. Inoltre, anche per la sua destinazione e per la misura, assai superiore a quella delle normali imposte addizionali, altererebbe la configurazione di ciascuna imposta col risultato di turbare l'unitarieta' dell'ordinamento tributario generale.
Massima n. 1262
Non possono formare oggetto dell'attivita' normativa della Regione siciliana i tributi erariali che, nell'attuale disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra Stato e Regione siciliana (d. legisl. 12 aprile 1948, n. 507), non sono di spettanza della Regione, non corrispondendo ad entrate nel bilancio 1947-48, come le imposte sulla produzione e quelle introdotte dopo l'entrata in vigore dello Statuto speciale.
Massima n. 1263
La destinazione dell'imposta ad un specifico fine di assistenza sociale (imposta di scopo) va considerata in relazione al sistema generale di finanziamento dell'assicurazione sociale. Nel sistema della previdenza e assistenza sociale, e in particolare nell'assicurazione malattie, il finanziamento e' assicurato dai contributi dei soggetti del rapporto assicurativo e, in alcuni casi, dal concorso dello Stato, ma l'onere di tale concorso non e' coperto da una imposta ad hoc, a carico di determinate categorie di contribuenti estranei al rapporto assicurativo. Nei casi di partecipazione dello Stato agli oneri assicurativi, la legislazione si ispira al principio che e' la collettivita' nazionale a provvedere, attraverso i proventi del bilancio dello Stato, alle esigenze della protezione sociale. (Nella specie, la legge regionale siciliana 27 luglio 1960, n. 43, ponendo l'onere dei miglioramenti assistenziali, in essa previsti, a carico di determinate categorie di imprese industriali, prescinde dal rapporto di assicurazione sociale ed attua un trasferimento di reddito ai fini sociali in forma sconosciuta nell'ordinamento dello Stato. Tale legge viene, pertanto, dichiarata illegittima).
Massima n. 1264
Dichiarata la illegittimita' costituzionale di una norma che prevede i mezzi per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione di una legge, l'intera legge dev'essere dichiarata costituzionalmente illegittima in riferimento all'art. 81 della Costituzione. (Nella specie, l'illegittimita' costituzionale dell'intera legge regionale siciliana 27 luglio 1960, n. 43, deriva dalla illegittimita' costituzionale dell'art. 3 in cui si prevedono, in maniera determinante, i mezzi per far fronte agli oneri delle nuove forme di assistenza in essa previste).
Massima n. 1265
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, a seguito della dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale siciliana 27 luglio 1960, n. 43, deve essere dichiarata anche la illegittimita' costituzionale della legge regionale siciliana 21 ottobre 1960, n. 44, adottata sul presupposto della validita' ed efficacia della prima, relativa all'assunzione di un mutuo per provvedere agli oneri derivanti dalla citata legge n. 43 a carico dell'esercizio finanziario in corso.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge le eccezioni pregiudiziali dedotte dalla Regione siciliana;
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 27 luglio 1960, n. 43, concernente "miglioramento dell'assistenza e concessione d'indennità integrativa in caso di malattia ai salariati e braccianti agricoli ed ai loro familiari", in riferimento all'art. 36 Statuto speciale della Regione siciliana e all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione;
dichiara, altresì, in applicazione dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 21 ottobre 1960, n. 44 (Gazzetta Ufficiale Reg. sic. 22 ottobre 1960, n. 49), recante modifiche alla predetta legge regionale n. 43.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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