Corte costituzionale

Sentenza n. 29/1961

Corte cost., sent. 9 giugno 1961, n. 29

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
29/1961
Data di deposito
9 giugno 1961
Data di decisione
25 maggio 1961
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Biagio Petrocelli
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1961:29

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto legislativo luogotenenziale n. 134 del 26 marzo 1946
  • decreto legislativo luogotenenziale n. 134 del 26 marzo 1946
  • art. 1, comma 2, decreto legislativo luogotenenziale n. 134 del 26 marzo 1946
  • decreto legislativo luogotenenziale n. 392 del 19 novembre 1946

Parametri

  • legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
  • art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 25, Costituzione

Massime

Massima n. 1236

La valutazione in punto di rilevanza della questione di legittimita' costituzionale proposta e' di esclusiva competenza del giudice a quo, ed e' sindacabile dalla Corte solo ove la motivazione sia insufficiente, mancante o contradittoria. Nel caso di specie il giudice a quo ha al riguardo motivato in modo esauriente rilevando che l'eventuale dichiarazione di fondatezza della questione di legittimita' costituzionale (concernente l'art. 1, comma secondo, D.L.L. 26 marzo 1946, n. 134) avrebbe comportato "la nullita' dell'ordinanza di confisca emessa dalla Corte di Appello di Roma e, quindi, la reiezione della domanda proposta dall'Amministrazione finanziaria".

Massima n. 1237

L'istituto della confisca puo' presentarsi con varia natura giuridica. Il suo contenuto consiste sempre nella privazione di beni economici, ma puo' essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varie finalita', si da assumere natura e funzione di pena o di misura di sicurezza ovvero di misura giuridica civile o amministrativa. Cio' che spetta di considerare non e' un'astratta e generica figura di confisca, ma in concreto la confisca cosi' come risulta da una determinata legge.

Massima n. 1238

Dal complesso delle norme contenute nella legislazione sulle sanzioni contro il fascismo sono desumibili elementi vari, idonei univocamente a determinare la natura giuridica della confisca ivi prevista: applicabilita' di essa anche agli eredi e anche dopo l'estinzione del reato; l'intestazione dei due decreti legislativi che la disciplinano ("inquadramento nel sistema tributario dell'avocazione dei profitti del regime": D.L.L. 26 marzo e 19 novembre 1946 n. 134 e 392); la potesta' di promuovere il procedimento di confisca attribuita, nei casi di avvenuta estinzione del reato, al Ministro delle Finanze; l'obbligo di notifica del provvedimento all'Intendente di Finanza per la determinazione dei beni soggetti a confisca, oltre che al condannato, "ai suoi aventi causa ed agli eventuali terzi possessori o detentori". Tali elementi escludono nella confisca in questione il carattere di pena e la configurano invece come misura amministrativa finanziaria a carattere restitutorio e riparatorio. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2 D.L.L. 26 marzo 1946, n. 134 che dispone la confisca dei beni dei condannati per atti di violenza fascista o di collaborazionismo col tedesco invasore, in relazione al principio della irretroattivita' della legge penale sancito nell'art. 25 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta la eccezione pregiudiziale dell'Avvocatura generale dello Stato:

dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza del 17 giugno 1959 della Corte di appello di Firenze, sulla legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del D.L.L. 26 marzo 1946, n. 134, in riferimento all'art. 25, comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

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