Corte costituzionale

Sentenza n. 23/1961

Corte cost., sent. 17 maggio 1961, n. 23

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
23/1961
Data di deposito
17 maggio 1961
Data di decisione
12 maggio 1961
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giuseppe Branca
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1961:23

Norme oggetto del giudizio

Parametri

  • art. 20, comma 1, I parte, statuto regione Sicilia
  • art. 14, lett.n, statuto regione Sicilia
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 9 aprile 1959
  • art. 25, Costituzione

Massime

Massima n. 1219

Non e' sufficiente il richiamo espresso ad una legge, contenuto in un atto amministrativo, perche' questo si possa qualificare come esplicazione dei poteri conferiti dalla legge richiamata. Occorre invece guardare il contenuto e la materia dell'atto e tener conto del luogo, del tempo e dei motivi che gli hanno dato ispirazione. Il provvedimento del Presidente della Regione siciliana n. 55/A del 15 febbraio 1960 ("Diritto della Societa' Zagara a gestire nel Kursaal di Taormina tutte le attivita' economiche gia' esercitate in Libia dall'E.T.A.L.") non costituisce esercizio delle potesta' amministrative statali delegate al Presidente della Regione con i decreti luogotenenziali n. 416 del 1944 e n. 50 del 1945, e col D.L.C.P.S., n. 567 del 1947, ma e' un atto regionale, emesso dal Presidente della Regione nell'esercizio di poteri propri, ai sensi dell'art. 20, primo comma prima parte, dello Statuto speciale per la Regione siciliana.

Massima n. 1220

Se il rapporto di concessione amministrativa si estingue, cessano automaticamente di aver efficacia le eventuali autorizzazioni concesse ai subconcessionari in quanto tali. Il decreto 1 aprile 1949, n. 27 dell'Assessore al turismo della Regione siciliana non autorizzava direttamente i subconcessionari dell'E.T.A.L. a svolgere attivita' economiche in Sicilia ma consentiva soltanto che l'E.T.A.L. svolgesse tali attivita' "anche a mezzo di organi dipendenti e di subconcessionari". Quel provvedimento ha perduto comunque la sua efficacia perche' il decreto interministeriale 30 aprile 1947, che ne costituiva il presupposto (concessione all'E.T.A.L. della facolta' di esercitare in Italia le attivita' gia' esercitate in Libia) venne revocato col successivo decreto interministeriale 3 marzo 1951, n. 82. Il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 55/A del 15 febbraio 1960, con cui si riconosce alla Societa' "A. Zagara", subconcessionaria dell'E.T.A.L., il diritto di esercitare nel Kursaal di Taormina le attivita' economiche gia' esercitate in Libia dall'E.T.A.L., ha carattere innovativo, perche' non puo' ricollegarsi al citato decreto dell'Assessore 1 aprile 1947, e contiene quindi una vera e propria autorizzazione.

Massima n. 1221

La materia penale e' riservata alle leggi dello Stato. Il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 55/A del 15 febbraio 1960, in quanto consente alla Societa' "A. Zagara" di aprire una casa da giuoco a Taormina deroga agli artt. 718 e segg. del Codice penale ed e' quindi viziato da illegittimita' costituzionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando sul ricorso, proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri con atto notificato il 28 marzo 1960:

a) respinge l'eccezione di inammissibilità dedotta dalla Regione siciliana;

b) dichiara, in accoglimento del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che non spetta alla Regione di emanare provvedimenti in materia di giuochi d'azzardo in deroga a norme penali;

c) annulla per conseguenza il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 55/A del 15 febbraio 1960 in quanto esso consente l'apertura d'una casa da giuoco a Taormina,

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

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