Corte costituzionale
Sentenza n. 20/1961
Corte cost., sent. 31 marzo 1961, n. 20
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 20/1961
- Data di deposito
- 31 marzo 1961
- Data di decisione
- 24 marzo 1961
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:20
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige del 14 luglio 1960
- art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
- art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
- art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
- art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
- art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
- art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
- art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
- art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
Parametri
- art. 57, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 62, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 11, n.12, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 7, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 127, Costituzione
- art. 31, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 49, comma 2, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 1211
Le acque pubbliche esistenti nel Trentino-Alto Adige continuano, ai sensi dell'art. 57 dello Statuto speciale, ad appartenere al demanio dello Stato, ma questa circostanza non implica che tutte le competenze normative ed amministrative relative alle acque stesse siano di spettanza dello Stato. In base allo Statuto regionale e alle relative norme di attuazione sono riservate ai poteri dello Stato le sole concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, mentre sono di competenza della Regione tutte le concessioni di piccola derivazione e inoltre le concessioni di grande derivazione per utilizzazione diversa da quella idroelettrica.
Massima n. 1212
Quando debbano essere coordinati poteri statali con poteri statutariamente riconosciuti ad una Regione, il coordinamento non puo' essere realizzato se non attraverso norme di attuazione dello Statuto, la cui emanazione rientra nella competenza dello Stato. L'esercizio dei poteri da parte della Regione, prima che siano state emanate le norme di coordinamento, e' da considerare illegittimo. E' costituzionalmente illegittima la legge approvata dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige il 24 novembre 1959 e nuovamente approvata il 14 luglio 1960, in quanto con essa, anticipando i tempi, e prescindendo dalle indispensabili norme statali di coordinamento, la Regione ha ritenuto di poter regolare in modo autonomo la materia delle concessioni idriche di sua spettanza, e di potere essa stessa disciplinare le modalita' del coordinamento con i poteri statali e della partecipazione di organi statali alle procedure destinate a concludersi coi provvedimenti di concessione di propria competenza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
in parziale accoglimento del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri indicato in epigrafe:
dichiara, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, l'illegittimità costituzionale della legge approvata dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige il 24 novembre 1959, e nuovamente approvata il 14 luglio 1960, concernente l'esercizio da parte della Regione delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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