Corte costituzionale

Sentenza n. 20/1961

Corte cost., sent. 31 marzo 1961, n. 20

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
20/1961
Data di deposito
31 marzo 1961
Data di decisione
24 marzo 1961
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Sandulli
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1961:20

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige del 14 luglio 1960
  • art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
  • art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
  • art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
  • art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
  • art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
  • art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
  • art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
  • art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951

Parametri

  • art. 57, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 62, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 11, n.12, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 7, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 127, Costituzione
  • art. 31, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 49, comma 2, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 1211

Le acque pubbliche esistenti nel Trentino-Alto Adige continuano, ai sensi dell'art. 57 dello Statuto speciale, ad appartenere al demanio dello Stato, ma questa circostanza non implica che tutte le competenze normative ed amministrative relative alle acque stesse siano di spettanza dello Stato. In base allo Statuto regionale e alle relative norme di attuazione sono riservate ai poteri dello Stato le sole concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, mentre sono di competenza della Regione tutte le concessioni di piccola derivazione e inoltre le concessioni di grande derivazione per utilizzazione diversa da quella idroelettrica.

Massima n. 1212

Quando debbano essere coordinati poteri statali con poteri statutariamente riconosciuti ad una Regione, il coordinamento non puo' essere realizzato se non attraverso norme di attuazione dello Statuto, la cui emanazione rientra nella competenza dello Stato. L'esercizio dei poteri da parte della Regione, prima che siano state emanate le norme di coordinamento, e' da considerare illegittimo. E' costituzionalmente illegittima la legge approvata dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige il 24 novembre 1959 e nuovamente approvata il 14 luglio 1960, in quanto con essa, anticipando i tempi, e prescindendo dalle indispensabili norme statali di coordinamento, la Regione ha ritenuto di poter regolare in modo autonomo la materia delle concessioni idriche di sua spettanza, e di potere essa stessa disciplinare le modalita' del coordinamento con i poteri statali e della partecipazione di organi statali alle procedure destinate a concludersi coi provvedimenti di concessione di propria competenza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

in parziale accoglimento del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri indicato in epigrafe:

dichiara, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, l'illegittimità costituzionale della legge approvata dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige il 24 novembre 1959, e nuovamente approvata il 14 luglio 1960, concernente l'esercizio da parte della Regione delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze