Corte costituzionale
Sentenza n. 16/1961
Corte cost., sent. 31 marzo 1961, n. 16
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 16/1961
- Data di deposito
- 31 marzo 1961
- Data di decisione
- 23 marzo 1961
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:16
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana n. 30 del 4 agosto 1960
- legge della Regione siciliana n. 96 del 14 dicembre 1950
- decreto del Presidente della Regione siciliana n. 17 del 9 maggio 1950
- art. 1, ultimo co., legge della Regione siciliana n. 30 del 4 agosto 1960
- art. 2, comma 2, legge della Regione siciliana n. 30 del 4 agosto 1960
Parametri
- art. 81, Costituzione
- art. 81, ultimo co., Costituzione
- art. 15, comma 2, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 1199
L'obbligo del legislatore di indicare i mezzi di copertura di una nuova o maggiore spesa non puo' ritenersi assolto mediante l'autorizzazione a iscrivere nel bilancio entrate che devono essere contemplate negli stati di previsione relativi ad esercizi futuri e percio', nel momento nel quale la iscrizione si verifichera', incerte ed eventuali, anzi affatto inesistenti.
Massima n. 1200
Le giacenze (riserva) di cassa, costituite da somme destinate a spese impegnate e non effettivamente erogate nel corso di un esercizio finanziario, non possono essere destinate alla copertura di nuove o maggiori spese, in quanto non costituiscono "i mezzi per far fronte alla spesa" indicati nell'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione, avendo la natura dei "residui passivi", le cui norme vanno ad esse applicate.
Massima n. 1201
Le partite di giro, sorte originariamente per l'iscrizione nei bilanci di entrate o di spese previste per conto di terzi, rappresentano ora genericamente entrate e spese che si pareggiano puntualmente, e nei confronti delle quali l'ente a cui il bilancio si riferisce si pone insieme come debitore e creditore. Tali partite non danno luogo a movimento materiale di fondi e riguardano in ogni caso la competenza dell'esercizio nel quale figurano iscritte.
Massima n. 1202
Le leggi regionali che importino nuove e maggiori spese, rispetto a quelle autorizzate dalla legge di approvazione del bilancio, devono indicare i mezzi che ne assicurino la copertura, in conformita' al precetto contenuto nell'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione. La norma contenuta nell'art. 1, ultimo comma, della legge regionale siciliana 4 agosto 1960, n. 30, recante "Provvidenze in favore delle citta' della Regione con popolazione superiore ai 150.000 abitanti" e' costituzionalmente illegittima perche' autorizza una spesa complessiva di sei miliardi per le citta' di Palermo, Messina e Catania, ma non indica i mezzi per far fronte alla spesa, non essendo idonea a soddisfare il precetto dell'art. 81 della Costituzione l'autorizzazione conferita all'assessore regionale di anticipare gli stanziamenti necessari a norma del D. Pres. Reg. 9 maggio 1950 n. 17, (ratificato con legge regionale 14 dicembre 1950 n. 96) che istituisce, nella parte straordinaria del bilancio della Regione, la categoria III, riguardante le entrate e le spese per partite di giro.
Massima n. 1203
L'ordinamento degli Enti locali deve avere nel vigente sistema costituzionale carattere di generalita' e di uniformita'. A tali criteri deve anche ispirarsi la potesta' legislativa esclusiva spettante alla Regione siciliana in materia di ordinamento e controllo degli Enti locali. Una legge della Regione siciliana che intenda apportare modifiche al funzionamento degli organi degli Enti locali deve prendere in considerazione ipotesi generali ed astratte e non gia' casi singoli, anche se debba regolare situazioni speciali. Viola il principio dell'autonomia degli enti locali, sancito nell'art. 15, secondo comma, dello Statuto della Regione, la norma contenuta nell'art. 2, secondo comma, della legge siciliana 4 agosto 1960, n. 30, recante "Provvidenze in favore delle citta' della Regione con popolazione superiore ai 150.000 abitanti": norma con cui si stabilisce che le determinazioni delle giunte comunali relative alla progettazione di spese o all'appalto con pubblica gara o alla gestione tecnico-amministrativa dei lavori, devono essere adottate sentito il parere di una speciale commissione eletta dal consiglio comunale con un sistema di votazione diretto ad assicurare la rappresentanza della minoranza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale:
a) della norma contenuta nell'art. 1, ultimo comma, della della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 15 giugno 1960, promulgata il 4 agosto 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 10 agosto 1960, n. 33, in riferimento alla norma dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione;
b) della norma contenuta nell'art. 2, secondo comma, della legge, in riferimento alla norma dell'art. 15 dello Statuto per la Regione Siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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