Corte costituzionale
Ordinanza n. 14/1961
Corte cost., ord. 29 marzo 1961, n. 14
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 14/1961
- Data di deposito
- 29 marzo 1961
- Data di decisione
- 17 marzo 1961
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Castelli Avolio
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:14
Norme oggetto del giudizio
- decreto legge luogotenenziale n. 151 del 25 giugno 1944
- art. 2, decreto legislativo luogotenenziale n. 111 del 14 marzo 1945
Parametri
- Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 1195
Col D.L.L. 25 giugno 1944, n. 151, fu attribuito al Governo, in vista dello stato eccezionale di guerra e delle condizioni particolari del Paese, un generale ed autonomo potere legislativo. Ai provvedimenti emanati in forza di quel decreto - che non erano soggetti a convalida o ratifica - non sono applicabili i principi costituzionali in materia di ordinaria delegazione legislativa. Cfr.: 46/60 A.
Massima n. 1196
Gli atti vanno restituiti al giudice a quo, se questi ha omesso ogni indagine sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale per la definizione del giudizio di merito. (Nella specie, tal Ferraiuolo Catello era imputato del delitto previsto dall'art. 1 del D.L.L. 14 marzo 1945, n. 111, per aver commerciato in elettrodomestici senza la prescritta licenza. La Corte di appello di Napoli, dinanzi alla quale pendeva il relativo procedimento penale, aveva rimesso alla Corte la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del citato decreto, che stabiliva soltanto la procedura amministrativa per l'immissione al consumo delle merci sequestrate ai rivenditori sforniti di licenza).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione proposta con l'ordinanza 28 maggio 1960 della Corte d'appello di Napoli sulla legittimità del decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e del decreto legislativo luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 111, in riferimento agli artt. 70 e 77 della Costituzione;
rinvia gli atti alla Corte d'appello per un nuovo giudizio sulla rilevanza delle altre questioni proposte in via subordinata con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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