Corte costituzionale

Sentenza n. 4/1960

Corte cost., sent. 18 febbraio 1960, n. 4

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
4/1960
Data di deposito
18 febbraio 1960
Data di decisione
5 febbraio 1960
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Branca
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1960:4

Norme oggetto del giudizio

  • art. 63, ultimo co., regio decreto n. 1401 del 17 ottobre 1922

Parametri

Massime

Massima n. 949

La norma dell'art. 63, ultimo comma, R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401 (modificato dall'art. 18 della legge 16 giugno 1939, n. 942), in virtu' della quale chi ha acquistato beni mobili a un'asta esattoriale non puo' opporsi alla vendita forzata, promossa successivamente per altro debito d'imposta, degli stessi beni, che siano rimasti nell'abitazione del debitore, opera in un campo diverso da quello della iniziativa economica privata, a cui si riferisce espressamente, garantendone la liberta', l'art. 41, primo comma, della Costituzione. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma suddetta, sollevata in riferimento al citato art. 41, primo comma, della Costituzione.

Massima n. 950

L'art. 63, ultimo comma, del R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401 (modificato dall'art. 18 della legge 16 giugno 1939, n. 942), prescrivendo che chi ha acquistato beni mobili a un'asta esattoriale non puo' opporsi alla vendita forzata, promossa successivamente per altro debito d'imposta, degli stessi beni, che siano rimasti nell'abitazione del debitore, non priva il terzo acquirente del suo diritto di proprieta', ma gli impone soltanto l'onere di rimuovere i beni dalla casa del debitore, subordinando a questo comportamento la conservazione del suo diritto. Pertanto la cennata norma non viola l'art. 42, secondo comma, della Costituzione, che garantisce la difesa del diritto del proprietario ma non esclude che tale difesa sia subordinata in certe situazioni, a presupposti e condizioni particolari; ne' autorizza una espropriazione per pubblico interesse senza indennizzo, nei confronti del terzo acquirente dei beni, violando il disposto del terzo comma, dello stesso art. 42 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza del 13-17 dicembre 1958 del Pretore di Varese sulla legittimità costituzionale dell'art. 63, ultimo comma, del R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato con l'art. 18 legge 16 giugno 1939, n. 942, in riferimento agli artt. 41 e 42 Costituzione della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

Testo integrale

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