Corte costituzionale
Sentenza n. 39/1960
Corte cost., sent. 15 giugno 1960, n. 39
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 39/1960
- Data di deposito
- 15 giugno 1960
- Data di decisione
- 9 giugno 1960
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Nicola Jaeger
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1960:39
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana n. 61 del 7 dicembre 1953
- decreto del Presidente della Regione siciliana n. 6 del 10 aprile 1959
- legge della Regione siciliana n. 29 del 20 marzo 1950
- decreto del Presidente della Regione siciliana n. 6 del 10 aprile 1960
- legge n. 29 del 20 marzo 1950
Parametri
- art. 36, regio decreto legge n. 455 del 15 maggio 1946
- art. 23, Costituzione
- art. 20, regio decreto legge n. 455 del 15 maggio 1946
Massime
Massima n. 1070
Il principio generale per cui il termine che scade in giorno festivo e' prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, vale anche nei procedimenti davanti alla Corte costituzionale. Percio' e' tempestivamente proposto un ricorso per conflitto di attribuzione notificato il sessantunesimo giorno dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato, se il termine di sessanta giorni stabilito dalla legge scadeva in giorno festivo.
Massima n. 1071
Il decreto 10 aprile 1959, n. 6 del Presidente della Regione siciliana, nella parte in cui estende alle industrie turistico-alberghiera della pesca ed armatoriale le agevolazioni tributarie previste nella legge regionale 20 marzo 1950, n. 29, ha sconfinato dai limiti di competenza della Regione ed ha, in particolare, rinnovato a favore di quelle stesse categorie di imprese la concessione di benefici, le cui leggi di proroga erano gia' state dichiarate incostituzionali con sentenze 19 novembre 1958, n. 60 e 16 dicembre 1958, n. 76.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul ricorso 7 gennaio 1960, proposto dallo Stato per conflitto di attribuzione relativamente al decreto del Presidente della Regione siciliana 10 aprile 1959, n. 6:
respinge le eccezioni di inammissibilità dedotte in via pregiudiziale dalla Regione siciliana;
annulla il decreto 10 aprile 1959, n. 6, del Presidente della Regione siciliana, nella parte in cui aggiunge alle categorie di stabilimenti industriali comprese nelle tabelle annesse ai decreti 4 maggio 1954, n. 2, e 2 luglio 1955, n. 5, le attività concernenti l'industria turistico-alberghiera, l'industria della pesca e l'industria armatoriale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte, costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1960.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA
Testo integrale
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