Corte costituzionale

Sentenza n. 39/1960

Corte cost., sent. 15 giugno 1960, n. 39

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
39/1960
Data di deposito
15 giugno 1960
Data di decisione
9 giugno 1960
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Nicola Jaeger
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1960:39

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana n. 61 del 7 dicembre 1953
  • decreto del Presidente della Regione siciliana n. 6 del 10 aprile 1959
  • legge della Regione siciliana n. 29 del 20 marzo 1950
  • decreto del Presidente della Regione siciliana n. 6 del 10 aprile 1960
  • legge n. 29 del 20 marzo 1950

Parametri

  • art. 36, regio decreto legge n. 455 del 15 maggio 1946
  • art. 23, Costituzione
  • art. 20, regio decreto legge n. 455 del 15 maggio 1946

Massime

Massima n. 1070

Il principio generale per cui il termine che scade in giorno festivo e' prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, vale anche nei procedimenti davanti alla Corte costituzionale. Percio' e' tempestivamente proposto un ricorso per conflitto di attribuzione notificato il sessantunesimo giorno dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato, se il termine di sessanta giorni stabilito dalla legge scadeva in giorno festivo.

Massima n. 1071

Il decreto 10 aprile 1959, n. 6 del Presidente della Regione siciliana, nella parte in cui estende alle industrie turistico-alberghiera della pesca ed armatoriale le agevolazioni tributarie previste nella legge regionale 20 marzo 1950, n. 29, ha sconfinato dai limiti di competenza della Regione ed ha, in particolare, rinnovato a favore di quelle stesse categorie di imprese la concessione di benefici, le cui leggi di proroga erano gia' state dichiarate incostituzionali con sentenze 19 novembre 1958, n. 60 e 16 dicembre 1958, n. 76.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando sul ricorso 7 gennaio 1960, proposto dallo Stato per conflitto di attribuzione relativamente al decreto del Presidente della Regione siciliana 10 aprile 1959, n. 6:

respinge le eccezioni di inammissibilità dedotte in via pregiudiziale dalla Regione siciliana;

annulla il decreto 10 aprile 1959, n. 6, del Presidente della Regione siciliana, nella parte in cui aggiunge alle categorie di stabilimenti industriali comprese nelle tabelle annesse ai decreti 4 maggio 1954, n. 2, e 2 luglio 1955, n. 5, le attività concernenti l'industria turistico-alberghiera, l'industria della pesca e l'industria armatoriale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte, costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1960.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA

Testo integrale

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