Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1960

Corte cost., sent. 26 gennaio 1960, n. 1

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1/1960
Data di deposito
26 gennaio 1960
Data di decisione
21 gennaio 1960
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Tomaso Perassi
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1960:1

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 3, legge n. 1589 del 22 dicembre 1956

Parametri

Massime

Massima n. 924

L'accertare se la denuncia di incostituzionalita' di una legge o di un atto avente forza di legge sia sorretta da un interesse legittimo, attiene al giudizio di rilevanza, che e' di competenza del giudice a quo e che la Corte costituzionale non puo' sindacare quando sia sorretto da congrua motivazione. (Fattispecie: Giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, terzo comma, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, il quale prescrive che le aziende a prevalente partecipazione statale debbano distaccarsi dalle associazioni dei datori di lavoro privati. L'illegittimita' di tale norma, in riferimento all'art. 39 della Costituzione, che sancisce il principio della liberta' sindacale, era stata dedotta, nei giudizi di merito, dalle Associazioni industriali di Milano e di Firenze. Dinanzi alla Corte era stato eccepito che la norma impugnata, se avesse violato la liberta' sindacale, avrebbe violato la liberta' delle aziende non quelle delle associazioni, e che percio' queste non avrebbero avuto interesse a sollevare la questione).

Massima n. 925

Le modalita' di esercizio di un diritto possono essere sempre regolate dal legislatore ordinario, anche se il diritto e' proclamato nei termini piu' ampi dalla norma costituzionale e questa non ne rinvii espressamente la disciplina alla legge ordinaria. Il legislatore, col suo intervento, non deve pero' violare in alcun modo il diritto stesso.

Massima n. 926

Le norme coordinate del primo, secondo e terzo comma dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali, si riferiscono ad un'azione concreta che il Governo deve svolgere in futuro. Col citato terzo comma la legge prescrive che gli organi delle societa', nelle quali lo Stato ha prevalente partecipazione, adottino le deliberazioni occorrenti per il recesso alle societa' stesse dalle organizzazioni sindacali degli altri datori di lavoro. La cessazione del vincolo associativo non avviene ipso iure per effetto di questa disposizione, ma e' sempre subordinata alla manifestazione di volonta' delle societa' indicate. Pertanto non vi e' contrasto fra l'art. 39 della Costituzione, che sancisce il principio della liberta' sindacale, e la disposizione del terzo comma dell'art. 3 della legge n. 1589 del 1956, la quale non ha effetto automatico, ma e' una prescrizione di carattere amministrativo, che lo Stato avrebbe potuto impartire ai propri organi, anche senza rivestirla della forma di legge.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con un'unica sentenza sui tre procedimenti riuniti indicati in epigrafe:

respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dalle tre società convenute;

dichiara non fondata la questione, proposta con le ordinanze del Tribunale di Milano in data 27 novembre 1958 e in data 26 febbraio 1959 e del Tribunale di Firenze in data 27 aprile 1959, sulla legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, prima parte, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, contenente norme sulla "Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali", in riferimento all'art. 39 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 gennaio 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - FRANCESCO

PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

Testo integrale

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