Corte costituzionale
Ordinanza n. 7/1960
Corte cost., ord. 7 marzo 1960, n. 7
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 7/1960
- Data di deposito
- 7 marzo 1960
- Data di decisione
- 19 febbraio 1960
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Cappi
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1960:7
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 645 del 20 giugno 1952
Parametri
- disposizioni transitorie e finali, XII, Costituzione
- art. 21, Costituzione
- art. 26, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 959
Vedi: Sent. 74/1958 B
Massima n. 960
Vedi: Ord. 24/1956 D
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Pescara.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.
Testo integrale
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