Corte costituzionale

Ordinanza n. 7/1960

Corte cost., ord. 7 marzo 1960, n. 7

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
7/1960
Data di deposito
7 marzo 1960
Data di decisione
19 febbraio 1960
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Cappi
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1960:7

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 645 del 20 giugno 1952

Parametri

  • disposizioni transitorie e finali, XII, Costituzione
  • art. 21, Costituzione
  • art. 26, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 959

Vedi: Sent. 74/1958 B

Massima n. 960

Vedi: Ord. 24/1956 D

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Pescara.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.

Testo integrale

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