Corte costituzionale

Sentenza n. 67/1959

Corte cost., sent. 29 dicembre 1959, n. 67

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
67/1959
Data di deposito
29 dicembre 1959
Data di decisione
22 dicembre 1959
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino Papaldo
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1959:67

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 409 del 11 marzo 1948
  • legge n. 342 del 22 aprile 1953
  • legge n. 2359 del 25 giugno 1965
  • art. 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 409 del 11 marzo 1948
  • art. 2, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 409 del 11 marzo 1948

Parametri

Massime

Massima n. 915

Il D.P.R. 11 marzo 1948, n. 409, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, sulla sistemazione delle opere permanenti di protezione antiaerea gia' costruite dallo Stato o a mezzo degli enti locali, sostituisce a preesistenti rapporti, di occupazione di fatto o di requisizione, rapporti di esproprazione per pubblico interesse, soggetti alla disciplina della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Percio' il trasferimento allo Stato della proprieta' dei suoli su cui furono costruite le opere deve considerarsi avvenuto solo con il decreto prefettizio di espropriazione, e non prima.

Massima n. 916

L'espressione "indennizzo" dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, non va interpretata nel senso letterale ed etimologico della parola, ma soltanto come il massimo di contributo e di riparazione che, nell'ambito degli scopi di interesse generale, la pubblica Amministrazione puo' garantire all'interesse privato secondo una valutazione che spetta al legislatore nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali. Non costituisce pero' indennizzo, ed e' in contrasto col precetto costituzionale, quello che sia stabilito in misura soltanto simbolica. Cfr.: 61/57 B

Massima n. 917

Le disposizioni del primo e secondo comma dell'art. 2 del D.P.R. 11 marzo 1948, n. 409 (ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342) sono in contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, perche' stabiliscono, con effetto retroattivo, che l'indennita' di espropriazione dei suoli occupati per la costruzione di opere permanenti di protezione antiaerea venga determinata con riferimento alla data della occupazione e non gia' alla data del decreto prefettizio di esproprio, autorizzando cosi' la liquidazione dell'indennizzo in misura irrisoria o addirittura simbolica.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, del D. P. R. 11 marzo 1948, n. 409, "sistemazione delle opere permanenti di protezione antiaerea già costruite direttamente dallo Stato o a mezzo degli enti locali", ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1959.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

Testo integrale

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