Corte costituzionale
Sentenza n. 67/1959
Corte cost., sent. 29 dicembre 1959, n. 67
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 67/1959
- Data di deposito
- 29 dicembre 1959
- Data di decisione
- 22 dicembre 1959
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1959:67
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 409 del 11 marzo 1948
- legge n. 342 del 22 aprile 1953
- legge n. 2359 del 25 giugno 1965
- art. 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 409 del 11 marzo 1948
- art. 2, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 409 del 11 marzo 1948
Parametri
Massime
Massima n. 915
Il D.P.R. 11 marzo 1948, n. 409, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, sulla sistemazione delle opere permanenti di protezione antiaerea gia' costruite dallo Stato o a mezzo degli enti locali, sostituisce a preesistenti rapporti, di occupazione di fatto o di requisizione, rapporti di esproprazione per pubblico interesse, soggetti alla disciplina della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Percio' il trasferimento allo Stato della proprieta' dei suoli su cui furono costruite le opere deve considerarsi avvenuto solo con il decreto prefettizio di espropriazione, e non prima.
Massima n. 916
L'espressione "indennizzo" dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, non va interpretata nel senso letterale ed etimologico della parola, ma soltanto come il massimo di contributo e di riparazione che, nell'ambito degli scopi di interesse generale, la pubblica Amministrazione puo' garantire all'interesse privato secondo una valutazione che spetta al legislatore nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali. Non costituisce pero' indennizzo, ed e' in contrasto col precetto costituzionale, quello che sia stabilito in misura soltanto simbolica. Cfr.: 61/57 B
Massima n. 917
Le disposizioni del primo e secondo comma dell'art. 2 del D.P.R. 11 marzo 1948, n. 409 (ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342) sono in contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, perche' stabiliscono, con effetto retroattivo, che l'indennita' di espropriazione dei suoli occupati per la costruzione di opere permanenti di protezione antiaerea venga determinata con riferimento alla data della occupazione e non gia' alla data del decreto prefettizio di esproprio, autorizzando cosi' la liquidazione dell'indennizzo in misura irrisoria o addirittura simbolica.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, del D. P. R. 11 marzo 1948, n. 409, "sistemazione delle opere permanenti di protezione antiaerea già costruite direttamente dallo Stato o a mezzo degli enti locali", ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1959.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
Testo integrale
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