Corte costituzionale
Sentenza n. 63/1959
Corte cost., sent. 19 dicembre 1959, n. 63
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 63/1959
- Data di deposito
- 19 dicembre 1959
- Data di decisione
- 15 novembre 1959
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mario Cosatti
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1959:63
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana n. 28 del 12 maggio 1959
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 43, statuto regione Sicilia
- art. 14, lett.q, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 904
Vedi: Sent. 60/1958 C, 47/1959.
Massima n. 905
La Regione Sicilia non puo' emanare norme relative allo stato giuridico degli insegnanti elementari prima che gli insegnanti stessi siano passati dallo Stato alla Regione con l'osservanza del procedimento stabilito dall'art. 43 dello Statuto o in altra guisa giuridicamente efficace. Pertanto la legge regionale 12 maggio 1959 n. 28 (concernente provvedimenti in favore dei maestri idonei dei ruoli in soprannumero nonche' dei maestri idonei del concorso del 1955) e' costituzionalemente illegittima perche', non avendo finora avuto concreta attuazione i ruoli regionali, il nuovo personale verrebbe immesso nei ruoli organici dei maestri elementari statali in violazione delle norme relative al passaggio del personale dallo Stato alla Regione. Cfr.: Sent. nn. 1/1958 B, 77/1958 B, 44/1959.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge regionale siciliana approvata dall'Assemblea regionale il 18 marzo 1959, promulgata in pendenza del presente giudizio il 12 maggio 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione 15 maggio 1959, n. 28, concernente "provvedimenti in favore dei maestri idonei dei ruoli in soprannumero nonché dei maestri idonei del concorso ordinario del 1955", in riferimento agli artt. 14 e 43 dello Statuto della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1959.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSIM - ERNESTO BATTAGLINI
- MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
Testo integrale
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