Corte costituzionale
Sentenza n. 60/1959
Corte cost., sent. 1° dicembre 1959, n. 60
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 60/1959
- Data di deposito
- 1° dicembre 1959
- Data di decisione
- 27 novembre 1959
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Castelli Avolio
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1959:60
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione autonoma Sardegna n. 30 del 30 marzo 1957
- regio decreto n. 1016 del 5 giugno 1930
- art. 13, regio decreto n. 1016 del 5 giugno 1939
- art. 11, comma 4, decreto del Presidente giunta regione Sardegna n. 37 del 29 luglio 1957
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 19 maggio 1950
Parametri
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 134, Costituzione
- art. 57, statuto regione Sardegna
- art. 3, lett.i, statuto regione Sardegna
Massime
Massima n. 899
Il giudizio di legittimita' costituzionale ha per oggetto solo le leggi e gli atti aventi forza di legge. Non puo' estendersi percio' ai provvedimenti amministrativi. (Nella specie era stato impugnato il Decreto del Presidente della Giunta regionale sarda 22 luglio 1957 n. 37, contenente il calendario venatorio dell'annata 1957-1958 per il territorio della Regione). Cfr.: Sent. nn. 30/1957 C, 47/1957 B, 54/1957 D, 4/1958 D, 22/1958 C, 15/1959.
Massima n. 900
La Regione sardegna ha competenza esclusiva in materia di caccia. La legislazione statale (T.U. 5 giugno 1930, n. 1016) era pero' applicabile nel territorio della Regione, in base all'art. 57 dello Statuto, fino all'entrata in vigore della legge speciale regionale 30 marzo 1957 n. 30, pubblicata il 6 giugno 1959.
Massima n. 901
Il Decreto del Presidente della Giunta sarda 29 luglio 1957, n. 37, contenente il calendario venatorio dell'annata 1957-58 per il territorio della Regione ha natura di atto amministrativo, emanato nell'esercizio della competenza originariamente spettante al Ministro dell'agricoltura e delle foreste (art. 13 del T.U. 5 giugno 1939, n 1016) e poi trasferita agli organi regionali (art. 6 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione proposta dal Pretore di Olbia con ordinanza del 9 gennaio 1958 sulla legittimità Costituzionale dell'art. 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Giunta regionale sarda 29 luglio 1957, n. 37.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1959.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze