Corte costituzionale

Sentenza n. 60/1959

Corte cost., sent. 1° dicembre 1959, n. 60

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
60/1959
Data di deposito
1° dicembre 1959
Data di decisione
27 novembre 1959
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Castelli Avolio
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1959:60

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione autonoma Sardegna n. 30 del 30 marzo 1957
  • regio decreto n. 1016 del 5 giugno 1930
  • art. 13, regio decreto n. 1016 del 5 giugno 1939
  • art. 11, comma 4, decreto del Presidente giunta regione Sardegna n. 37 del 29 luglio 1957
  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 19 maggio 1950

Parametri

  • art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
  • art. 134, Costituzione
  • art. 57, statuto regione Sardegna
  • art. 3, lett.i, statuto regione Sardegna

Massime

Massima n. 899

Il giudizio di legittimita' costituzionale ha per oggetto solo le leggi e gli atti aventi forza di legge. Non puo' estendersi percio' ai provvedimenti amministrativi. (Nella specie era stato impugnato il Decreto del Presidente della Giunta regionale sarda 22 luglio 1957 n. 37, contenente il calendario venatorio dell'annata 1957-1958 per il territorio della Regione). Cfr.: Sent. nn. 30/1957 C, 47/1957 B, 54/1957 D, 4/1958 D, 22/1958 C, 15/1959.

Massima n. 900

La Regione sardegna ha competenza esclusiva in materia di caccia. La legislazione statale (T.U. 5 giugno 1930, n. 1016) era pero' applicabile nel territorio della Regione, in base all'art. 57 dello Statuto, fino all'entrata in vigore della legge speciale regionale 30 marzo 1957 n. 30, pubblicata il 6 giugno 1959.

Massima n. 901

Il Decreto del Presidente della Giunta sarda 29 luglio 1957, n. 37, contenente il calendario venatorio dell'annata 1957-58 per il territorio della Regione ha natura di atto amministrativo, emanato nell'esercizio della competenza originariamente spettante al Ministro dell'agricoltura e delle foreste (art. 13 del T.U. 5 giugno 1939, n 1016) e poi trasferita agli organi regionali (art. 6 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione proposta dal Pretore di Olbia con ordinanza del 9 gennaio 1958 sulla legittimità Costituzionale dell'art. 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Giunta regionale sarda 29 luglio 1957, n. 37.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1959.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

Testo integrale

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