Corte costituzionale

Sentenza n. 56/1959

Corte cost., sent. 21 novembre 1959, n. 56

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
56/1959
Data di deposito
21 novembre 1959
Data di decisione
18 novembre 1959
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Branca
Presidente
PERASSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1959:56

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge n. 100 del 31 gennaio 1926
  • deliberazione del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 1938
  • art. 14, legge n. 147 del 7 marzo 1938
  • art. 85, regio decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933

Parametri

  • art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
  • art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 134, Costituzione

Massime

Massima n. 886

Alla norma contenuta nell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926 n. 100, che attribuiva soltanto al Governo la potesta' di emanare decreti legislativi, e alla quale fu dato carattere costituzionale con l'art. 12 legge 9 dicembre 1928 n. 2693, poteva essere derogato solo in forza di altra norma di legge che attribuisse esplicitamente la potesta' legislativa anche ad organi diversi dal Governo.

Massima n. 887

La legge 7 marzo 1938, n. 141, istitutiva del Comitato dei Ministri delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, al quale furono attribuiti poteri vari nel campo del risparmio e del credito, non contiene alcuna deroga esplicita alla disposizione dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, che conferiva soltanto al "Governo" la potesta' di emanare decreti legislativi. La deliberazione 15 dicembre 1938, (concernente l'obbligo delle banche corrispondenti di prestare cauzione ove sia loro affidata l'emissione di assegni circolari d'altra banca) fu emessa dal suddetto Comitato dei Ministri nell'esercizio del potere regolamentare implicitamente affidatogli dall'art. 14 della citata legge n. 141 del 1938, per dare esecuzione all'art. 85 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (che gia' prevedeva l'emissione di assegni circolari da parte di banche corrispondenti). disciplinandone, con una norma integrativa, l'attuazione pratica. Tale deliberazione, non essendo un atto avente forza di legge (com'e' anche dimostrato dal fatto che non fu promulgata con decreto reale ne' fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale) non puo' formare oggetto di sindacato di legittimita' da parte della Corte costituzionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza nei procedimenti indicati in epigrafe:

dichiara inammissibile la questione, proposta con le ordinanze della Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Reggio Calabria, sulla legittimità costituzionale della deliberazione 15 dicembre 1938 del Comitato dei Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1959.

TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

Testo integrale

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