Corte costituzionale
Sentenza n. 49/1959
Corte cost., sent. 15 luglio 1959, n. 49
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 49/1959
- Data di deposito
- 15 luglio 1959
- Data di decisione
- 9 luglio 1959
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ernesto Battaglini
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1959:49
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 866
L'art. 652 Cod. pen.,che prevede come contravvenzione il rifiuto di prestare la propria opera a richiesta di un pubblico ufficiale o di una persona incaricata di un pubblico servizio, in determinate situazioni di pericolo, sancisce un obbligo di solidarieta' sociale. L'art. 13 della Costituzione ha un oggetto diverso, la tutela cioe' della liberta' personale contro ogni forma di costrizione o limitazione fisica compiuta senza l'intervento dell'autorita' giudiziaria. Pertanto nessuna interferenza e' possibile fra la suddetta norma costituzionale e la disposizione dell'art. 652 Cod.pen..
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, proposta dall'ordinanza 18 novembre 1958 del Pretore di Bibbiena, sulla legittimità costituzionale dell'art. 652, parte prima, del Codice penale in riferimento all'art. 13, parte prima, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
Testo integrale
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