Corte costituzionale
Sentenza n. 48/1959
Corte cost., sent. 15 luglio 1959, n. 48
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 48/1959
- Data di deposito
- 15 luglio 1959
- Data di decisione
- 9 luglio 1959
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Biagio Petrocelli
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1959:48
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, decreto luogotenenziale n. 144 del 21 marzo 1946
Parametri
Massime
Massima n. 865
L'art. 103, ultimo comma, della Costituzione contiene due distinte previsioni: l'una riguarda la giurisdizione dei tribunali militari in tempo di guerra, la cui determinazione e' riservata alla legge; l'altra riguarda la giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace che viene circoscritta ai reati militari, commessi da militari appartenenti alle forze armate dello Stato. L'art. 6 del D.L.L. 21 marzo 1946, n. 144, che attribuisce ai tribunali militari di pace la competenza a conoscere dei reati preveduti dal Codice penale militare di guerra, commessi durante lo stato di guerra, nonche' dei reati contro le leggi e gli usi della guerra commessi dagli appartenenti alle forze armate nemiche, svolge per suo conto, senza incidenza su alcun principio costituzionale, la sua efficacia in rapporto ad una necessita' del tutto transeunte, manifestatasi nel passaggio dell'una all'altra legge militare. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 6 del D.L.L. 21 marzo 1946, n. 144, sollevata in riferimento all'art. 103 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza del Tribunale militare territoriale di Padova del 24 settembre 1958, sulla legittimità costituzionale dell'art. 6 del D. L. L. 21 marzo 1946, n. 144, contenente norme dirette a regolare il passaggio dall'applicazione della legge penale militare di guerra all'applicazione di quella di pace, in riferimento all'art. 103, terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
Testo integrale
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