Corte costituzionale
Sentenza n. 46/1959
Corte cost., sent. 15 luglio 1959, n. 46
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 46/1959
- Data di deposito
- 15 luglio 1959
- Data di decisione
- 9 luglio 1959
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1959:46
Parametri
Massime
Massima n. 856
Vedi: Sent. 3/1957 B, 28/1957, 118/1957, 53/1958.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con un'unica sentenza sui procedimenti elencati in epigrafe:
dichiara non fondata la questione, proposta con le ordinanze 31 ottobre 1958 del Pretore di Montagnana, 11 novembre 1958 del Pretore di Este, 9 dicembre 1958 del Pretore di Padova, sulla legittimità costituzionale della legge 15 febbraio 1958, n. 74, concernente la regolamentazione dei canoni livellari veneti, in riferimento agli articoli 3 e 42, terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
Testo integrale
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