Corte costituzionale
Sentenza n. 45/1959
Corte cost., sent. 15 luglio 1959, n. 45
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 45/1959
- Data di deposito
- 15 luglio 1959
- Data di decisione
- 8 luglio 1959
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Manca
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1959:45
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 960, codice civile
- art. 959, codice civile
- art. 4, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
Massime
Massima n. 854
Nel sistema della legge di riforma fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841, i beni da assoggettare allo scorporo non vengono presi in considerazione nella loro consistenza obbiettiva, ma come fonti di produzione di reddito per chi ne e' l'effettivo titolare. Nel caso di fondi concessi in enfiteusi, il reddito non puo' essere imputato al proprietario, che non lo percepisce, ma va calcolato nel determinare la consistenza patrimoniale terriera dell'enfiteuta. Percio' l'espropriazione di un fondo enfiteutico, ai fini della riforma fondiaria, puo' aver luogo nei soli confronti dell'enfiteuta: il diritto del proprietario si trasferisce a ogni effetto sull'indennita'.
Massima n. 855
Il reddito dominicale dell'enfiteuta, ai fini della legge di riforma fondiaria 21 ottobre 1950 n. 841, va calcolato in base all'intero ammontare dei frutti, senza detrazione del canone che l'enfiteuta e' obbligato a corrispondere al concedente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, proposta dalla Corte di cassazione con ordinanza del 12 febbraio 1958, sulla legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1952, n. 2290, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini, e con riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
Testo integrale
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