Corte costituzionale
Sentenza n. 36/1959
Corte cost., sent. 27 giugno 1959, n. 36
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 36/1959
- Data di deposito
- 27 giugno 1959
- Data di decisione
- 16 giugno 1959
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Gabrieli Pantaleo
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1959:36
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1417 del 8 novembre 1947
- regio decreto n. 1399 del 14 giugno 1928
- decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1417 del 8 novembre 1947
Parametri
Massime
Massima n. 829
Le prestazioni pecuniarie dovute ai Comuni per la pubblicita' visiva e sonora, effettuata direttamente dagli interessati attraversando i territori comunali con mezzi propri, hanno carattere di prestazioni imposte. Le prestazioni pecuniarie dovute ai Comuni per la pubblicita' effettuata mediante affissioni rappresentano invece, almeno in parte, il corrispettivo di un servizio reso dal Comune. E' irrilevante, agli effetti di tale distinzione, il fatto che l'art. 2 del D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, sulla disciplina delle pubbliche affissioni e della pubblicita' affine parli genericamente di "tariffe" per entrambe le due specie di prestazioni. - S. nn. 4/1957, 30/1957, 47/1957.
Massima n. 830
Il R.D. 14 giugno 1928, n. 1399, e' stato abrogato dal D.L.C.P.S. 8 novembre 1947 n. 1417, che ha regolato l'intera materia delle pubbliche affissioni e della pubblicita' affine, senza alcun riferimento alla legge precedente. Pertanto, non possono ritenersi applicabili, alle tariffe previste dalla legge del 1947, i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge del 1928.
Massima n. 831
Le disposizioni del D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n.1417, in ordine alle prestazioni dovute ai Comuni per la pubblicita' sonora e visiva effettuata direttamente dagli interessati attraversando i territori comunali con mezzi propri, se valgono a specificare gli atti economici che possono formare oggetto della imposizione e i possibili soggetti passivi della prestazione imposta, nessuna direttiva contengono per la determinazione del tributo, si da potere costituire un criterio limite per fissarne il quantum. E' pertanto illegittimo, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, l'art. 2 del citato decreto, per la parte relativa alle tariffe delle suddette prestazioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2 del D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, concernente la disciplina delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine, in quanto comprende nella fissazione delle tariffe per il servizio di pubblicità imposizioni tributarie senza determinare criteri e limiti, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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