Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1959

Corte cost., sent. 18 maggio 1959, n. 31

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
31/1959
Data di deposito
18 maggio 1959
Data di decisione
30 aprile 1959
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giovanni Cassandro
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1959:31

Norme oggetto del giudizio

Parametri

  • art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 32, statuto regione Sicilia
  • art. 33, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 818

L'atto della Regione o dello Stato concernente un bene della cui appartenenza si discuta, puo' costituire un atto di invasione della sfera di competenza costituzionale dello Stato o della Regione, che, in quanto tale, e' idoneo a dar luogo a un conflitto di attribuzione ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Massima n. 819

Un conflitto di attribuzione fra Stato e Regione sorge ogni qualvolta un atto dello Stato invada la sfera di competenza costituzionalmente assegnata alla Regione o, viceversa, un atto regionale invada la sfera di competenza dello Stato, senza che sia necessario riferire l'atto che determina il conflitto a una potesta' amministrativa o esecutiva fornita di particolari caratteri di generalita'. (Specie in cui la Regione siciliana aveva disposto di un bene che lo Stato assumeva far parte del suo patrimonio indisponibile. La Regione eccepiva che, riferendosi l'atto ad un singolo bene e non ad una categoria di beni, non vi sarebbe stata materia di conflitto).

Massima n. 820

La competenza della Corte costituzionale a giudicare dell'appartenenza di un bene allo Stato o alla Regione, come presupposto del legittimo esercizio delle potesta' amministrative relative a questi beni, ricomprende anche quella di stabilire, qualora se ne discuta, il momento in cui ha avuto luogo il passaggio del bene in contestazione dallo Stato alla Regione, quindi il momento dal quale ha inizio la possibilita' di esercizio delle relative potesta' da parte della Regione. E cio' anche se questa determinazione comporti la necessita' di risolvere pregiudizialmente questioni di diritto amministrativo.

Massima n. 821

La cessazione della indisponibilita' di un bene destinato a un fine o a un servizio pubblico, regolate dall'art. 828 Cod. civ., e' cosa diversa dal passaggio di un bene dal demanio al patrimonio dello Stato che piu' generalmente viene designato nell'uso col termine di dismissione e che e' regolato dall'art. 829 del medesimo codice.

Massima n. 822

L'indisponibilita', che sorge dalla destinazione di un bene a un fine o a un servizio pubblico, presuppone una manifestazione di volonta' della pubblica amministrazione, che e' richiesta anche per la sua cessazione. I danni subiti da un edificio, per gravi che possano essere, non sono sufficienti a determinare la fine del vincolo dell'indisponibilita': occorre sempre la manifestazione di volonta' dell'amministrazione, alla cui base e' un giudizio sulla idoneita' o meno del bene a perseguire i fini alla cui soddisfazione era stato destinato.

Massima n. 823

E' costituzionalmente illegittimo, perche' invade la sfera di competenza dello Stato, l'atto con cui la Regione siciliana, in data 16 giugno 1958, ha assegnato al Comune di Agrigento la caserma "Crispi", tuttora appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della Regione siciliana;

in accoglimento del ricorso proposto dallo Stato contro il provvedimento col quale la Regione siciliana ha disposto la consegna al comune di Agrigento del bene denominato caserma Crispi,

dichiara che i poteri relativi spettano allo Stato, e

annulla, in conseguenza, l'atto della Regione impugnato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 aprile 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Testo integrale

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