Corte costituzionale
Sentenza n. 21/1959
Corte cost., sent. 18 marzo 1959, n. 21
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 21/1959
- Data di deposito
- 18 marzo 1959
- Data di decisione
- 5 marzo 1959
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Tomaso Perassi
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1959:21
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1940 del 18 agosto 1948
- art. 5, legge della Regione siciliana n. 54 del 14 luglio 1950
- art. 2, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 975 del 18 agosto 1947
- art. 1, comma 3, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 435 del 16 giugno 1951
- art. 1, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 476 del 3 agosto 1949
- art. 3, comma 1, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 505 del 15 luglio 1950
- art. 1, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 765 del 11 luglio 1952
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 25, statuto regione Sicilia
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 14, lett.a, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 784
La competenza a giudicare sull'efficacia delle leggi dello Stato entro il territorio della Regione siciliana, attribuita all'Alta Corte per la Sicilia dall'art. 25 dello Statuto speciale della Regione, e' da ritenersi assorbita nella competenza generale della Corte costituzionale, che puo' esercitarla sia in via principale, su ricorso del Commissario dello Stato e del Presidente regionale, sia in via incidentale.
Massima n. 785
Le leggi dello Stato, comprese quelle relative a materie per le quali la Regione ha legislazione esclusiva, hanno efficacia di pieno diritto anche nel territorio della Sicilia, senza che occorra un atto di recezione da parte dell'organo legislativo della Regione. Le leggi dello Stato relative a materia di competenza esclusiva della Regione non hanno efficacia nell'ambito della Sicilia soltanto se su tali materie siano state emanate norme legislative regionali che, rispettando i limiti posti dallo Stato anche alla potesta' di legislazione esclusiva della Regione, abbiano regolato la materia in modo diverso dalle leggi dello Stato. In quanto non eccedano tali limiti, le leggi regionali relative a materie attribuite alla legislazione esclusiva della Regione siciliana assumono, rispetto alle leggi dello Stato sulla stessa materia, la posizione di leggi speciali di fronte a leggi generali, e come tali prevalgono su queste ultime per le parti in cui ne divergano.
Massima n. 786
Le norme contenute negli artt. 2 del D.L.C.P.S. 18 agosto 1947 n. 975, 3 della legge 18 agosto 1948 n. 1940, 1 della legge 3 agosto 1949 n. 476, 3, primo comma, della legge 15 luglio 1950, n. 505, 1, terzo comma, della legge 16 giugno 1951 n. 435 ed 1, terzo comma, della legge 11 luglio 1952 n. 765 - che stabiliscono la riduzione del 30 per cento sul canone di affitto dei fondi rustici per tutti indistintamente i coltivatori - non si applicano nel territorio della Sicilia per le parti in cui divergono da quelle contenute nell'art. 5 della legge regionale siciliana 14 luglio 1950, n. 54 - che concedono la su indicata riduzione solo ad alcune categorie di coltivatori - .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma primo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
dichiara, in riferimento all'art. 14, lett. a, e 25 dello Statuto della Regione siciliana, l'inefficacia, nel territorio della Regione siciliana, delle norme contenute negli artt. 2 del D.L.C.P.S. 18 agosto 1947, n. 975; 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1940; 1 della legge 3 agosto 1949, n. 476; 3, comma primo, della legge 15 luglio 1950, n. 505; 1, terzo comma, della legge 16 giugno 1951, n. 435; e 1, terzo comma, della legge 11 luglio 1952, n. 765, per le parti in cui divergono dall'art. 5 della legge regionale siciliana 14 luglio 1950, n. 54.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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