Corte costituzionale
Sentenza n. 9/1958
Corte cost., sent. 11 marzo 1958, n. 9
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 9/1958
- Data di deposito
- 11 marzo 1958
- Data di decisione
- 25 febbraio 1958
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Biagio Petrocelli
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1958:9
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana del 20 settembre 1957
Parametri
- art. 29, comma 1, statuto regione Sicilia
- art. 29, comma 2, statuto regione Sicilia
- art. 81, ultimo co., Costituzione
Massime
Massima n. 559
Il termine di venti giorni, previsto dall'art. 29 comma primo dello Statuto siciliano per la decisione sulle impugnazioni delle leggi regionali, ha carattere meramente ordinatorio.
Massima n. 560
Il termine di trenta giorni, oltre il quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 29 dello Statuto siciliano "le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione", crea non gia' un obbligo perentorio di promulgazione immediata, ma soltanto la facolta' per la Regione di procedere alla promulgazione e pubblicazione della legge anche in pendenza di un ricorso per illegittimita' costituzionale. Il fondamento e i limiti di questa facolta' sono tali da non incidere, allorche' sia stata esercitata, sullo svolgersi del processo costituzionale e sulla relativa decisione.
Massima n. 561
La disposizione dell'art. 81 ultimo comma della Costituzione, secondo la quale ogni legge istitutiva di nuova spesa deve indicare i mezzi per farvi fronte, riguarda, oltre che lo Stato, anche le Regioni, non potendo queste sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidita' del bilancio cui la predetta norma si ispira, in vista anche della stretta correlazione in cui l'attivita' e i mezzi finanziari dello Stato e delle Regioni vengono reciprocamente a trovarsi. La legge regionale siciliana approvata il 24 luglio 1954, promulgata il 20 settembre e pubblicata il 25 settembre 1957, recante "Provvidenze in favore dei Comuni della Regione per impianti elettrici", non indica i mezzi per far fronte alla nuova spesa e pertanto e' viziata da illegittimita' costituzionale in relazione all'art. 81 ultimo comma della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali proposte dalla difesa della Regione;
dichiara, in riferimento all'art. 81 della Costituzione, la illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana approvata il 24 luglio 1957, promulgata il 20 settembre e pubblicata il 25 settembre 1957, recante "Provvidenze in favore dei Comuni della Regione per impianti elettrici".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO
BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
Testo integrale
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