Corte costituzionale

Sentenza n. 9/1958

Corte cost., sent. 11 marzo 1958, n. 9

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
9/1958
Data di deposito
11 marzo 1958
Data di decisione
25 febbraio 1958
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Biagio Petrocelli
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1958:9

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana del 20 settembre 1957

Parametri

Massime

Massima n. 559

Il termine di venti giorni, previsto dall'art. 29 comma primo dello Statuto siciliano per la decisione sulle impugnazioni delle leggi regionali, ha carattere meramente ordinatorio.

Massima n. 560

Il termine di trenta giorni, oltre il quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 29 dello Statuto siciliano "le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione", crea non gia' un obbligo perentorio di promulgazione immediata, ma soltanto la facolta' per la Regione di procedere alla promulgazione e pubblicazione della legge anche in pendenza di un ricorso per illegittimita' costituzionale. Il fondamento e i limiti di questa facolta' sono tali da non incidere, allorche' sia stata esercitata, sullo svolgersi del processo costituzionale e sulla relativa decisione.

Massima n. 561

La disposizione dell'art. 81 ultimo comma della Costituzione, secondo la quale ogni legge istitutiva di nuova spesa deve indicare i mezzi per farvi fronte, riguarda, oltre che lo Stato, anche le Regioni, non potendo queste sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidita' del bilancio cui la predetta norma si ispira, in vista anche della stretta correlazione in cui l'attivita' e i mezzi finanziari dello Stato e delle Regioni vengono reciprocamente a trovarsi. La legge regionale siciliana approvata il 24 luglio 1954, promulgata il 20 settembre e pubblicata il 25 settembre 1957, recante "Provvidenze in favore dei Comuni della Regione per impianti elettrici", non indica i mezzi per far fronte alla nuova spesa e pertanto e' viziata da illegittimita' costituzionale in relazione all'art. 81 ultimo comma della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinte le eccezioni pregiudiziali proposte dalla difesa della Regione;

dichiara, in riferimento all'art. 81 della Costituzione, la illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana approvata il 24 luglio 1957, promulgata il 20 settembre e pubblicata il 25 settembre 1957, recante "Provvidenze in favore dei Comuni della Regione per impianti elettrici".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO

BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Testo integrale

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