Corte costituzionale

Sentenza n. 82/1958

Corte cost., sent. 30 dicembre 1958, n. 82

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
82/1958
Data di deposito
30 dicembre 1958
Data di decisione
18 dicembre 1958
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio Manca
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1958:82

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1303 del 20 luglio 1934
  • regio decreto legge n. 1741 del 2 novembre 1933
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1182 del 5 novembre 1949
  • decreto dell'assessore regione siciliana n. 1216 del 17 giugno 1958
  • decreto dell'assessore regione siciliana n. 1115 del 19 maggio 1958
  • decreto dell'assessore regione siciliana n. 418 del 23 novembre 1957

Parametri

  • art. 39, legge n. 87
  • art. 134, Costituzione
  • legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 718

In applicazione di un principio generale di diritto processuale l'atto, che puo' formare oggetto di impugnazione, deve essere portato a conoscenza del soggetto cui la legge attribuisce la potesta' di agire. Pertanto, nei giudizi per conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, la notificazione o la conoscenza del provvedimento impugnato, ai fini della decorrenza dei termini debbono intendersi riferite agli organi legittimati a proporre il ricorso, cioe', per lo Stato, al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per la Regione, al Presidente della Giunta regionale.

Massima n. 719

Nei giudizi per conflitti di attribuzione possono partecipare solo lo Stato e la Regione, come titolari dei poteri rispetto ai quali e' sorto il conflitto; in detti giudizi la legittimazione ad agire e a contraddire spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri o ad un Ministro da lui delegato, per lo Stato, ed al Presidente della Giunta regionale, in seguito a deliberazione di questa, per la Regione. Conformi: sentt. nn. 8 e 17 del 1957.

Massima n. 720

Nei casi di conflitto di attribuzione tra Stato e Regione o tra Regioni, il termine di sessanta giorni, stabilito dall'art. 39 secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, per proporre ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza, decorre o dalla notificazione dell'atto che ha dato luogo al conflitto all'organo legittimato ad agire, che, per lo Stato e' il Presidente del Consiglio dei Ministri e per le Regioni il Presidente della giunta regionale, o dalla data in cui questi ne abbiano avuto conoscenza. E' irrilevante che l'atto sia stato notificato o comunicato ad altri organi dell'Amministrazione centrale o regionale, diversi da quelli legittimati ad agire.

Massima n. 721

Nei giudizi sui conflitti di attribuzione tra Stato e Regione e tra Regioni, non possono avere rilievo istituti, come quelli dell'inammissibilita' del ricorso per acquiescenza, quali sono stati specialmente elaborati nella giurisprudenza amministrativa. Pertanto e' irrilevante che l'atto impugnato abbia lo stesso oggetto di altri atti non impugnati. Cfr.: 44/1957 C.

Massima n. 722

Il trasferimento all'Amministrazione regionale siciliana delle attribuzioni del Ministro dell'industria e commercio nelle materie appartenenti alla competenza istituzionale di quest'ultimo - disposto dall'art. 1 D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, in attuazione degli artt. 14 lett. d e 20 dello Statuto, che stabiliscono la competenza legislativa ed amministrativa della Regione, in via esclusiva, per le dette materie - comprende anche il potere di concessione delle raffinerie petrolifere da impiantare nel territorio della Regione. Questo potere spetta all'Amministrazione regionale con gli stessi limiti coi quali spettava al Ministro, in base al R.D.L. 2 novembre 1933 n. 1741 e al relativo regolamento 20 luglio 1934, n. 1303. In particolare il provvedimento di concessione non puo' essere emanato se non con la partecipazione del Ministro delle finanze e, in alcuni casi, di quello della marina mercantile. La partecipazione di questi organi si attua mediante accordi che con essi prende l'amministrazione regionale. Tali accordi, anche se non assumono la forma tipica del concerto, quale e' adottata per i provvedimenti dello Stato ed e' prevista dalle disposizioni del decreto del 1933 e dal relativo regolamento del 1934, soddisfano nella sostanza le esigenze a cui queste disposizioni si ispirano. Se la Regione emana il provvedimento di concessione, prescindendo dai predetti accordi, esorbita dai limiti delle proprie attribuzioni, incidendo nelle materie riservate agli organi dello Stato. Pertanto i decreti dell'Assessore all'industria e commercio della Regione siciliana 23 novembre 1957, n. 418, 19 maggio 1958, n. 1115, e 27 giugno 1958, n. 1216, relativi a concessioni di impianto di raffinerie di olii minerali nel territorio della Regione - emanati senza la partecipazione del Ministro delle finanze richiesta dal R.D.L. 2 novembre 1933 n. 1741 - vanno annullati.

Massima n. 723

Quando nel procedimento relativo all'emanazione di un atto dell'Amministrazione regionale e' richiesta la partecipazione di organi statali, ove questa manchi, l'atto e' affetto non da un vizio deducibile davanti agli organi della giustizia amministrativa, ma da illegittimita' che ha rilevanza costituzionale. Infatti il trasferimento di funzioni dallo Stato alla Regione, dotata di autonomia, si risolve, in un'attribuzione di competenze che si attuano in concreto sul piano costituzionale, e puo' dar luogo ad un conflitto di attribuzione, sul quale deve decidere la Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza sui ricorsi in data 4 aprile e 12 luglio 1958, notificati rispettivamente il 9 aprile e il 14 luglio dello stesso anno, e iscritti ai numeri di ruolo 8 e 21 del Registro ricorsi, proposti dallo Stato per conflitto di attribuzione circa i decreti 23 novembre 1957, n. 418, 19 maggio 1958, n. 1115, e 17 giugno 1958, n. 1216, emanati dall'Assessore dell'industria e commercio della Regione siciliana:

a) respinge le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità dedotte in via pregiudiziale dalla Regione siciliana;

b) in parziale accoglimento dei ricorsi anzidetti dichiara la incompetenza della Regione ad emanare provvedimenti di concessione di raffinerie, senza la partecipazione degli organi dello Stato;

c) annulla i sopraindicati decreti emanati dall'Assessore all'industria e commercio della Regione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Testo integrale

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