Corte costituzionale
Sentenza n. 76/1958
Corte cost., sent. 30 dicembre 1958, n. 76
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 76/1958
- Data di deposito
- 30 dicembre 1958
- Data di decisione
- 16 dicembre 1958
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Nicola Jaeger
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1958:76
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana n. 1 del 21 gennaio 1953
- legge della Regione siciliana del 12 marzo 1958
Parametri
- art. 17, legge costituzionale n. 2 del 9 febbraio 1948
- art. 17, legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948
- art. 127, ultimo co., Costituzione
Massime
Massima n. 700
L'atto legislativo, che protrae nel tempo l'efficacia di una legge anteriore, e' una nuova legge non soltanto con riferimento al termine, ma anche al contenuto normativo, pure se identico al contenuto della legge precedente, sostanzialmente da esso richiamato per relationem. Consegue che dalla emanazione di ogni legge di proroga deriva un potere autonomo di impugnazione. Pertanto, il rigetto del ricorso proposto a suo tempo contro la legge prorogata non preclude il potere di impugnare le norme delle quali la successiva legge ha protratto nel tempo l'efficacia, e la legittimita' costituzionale della legge di proroga deve essere accertata indipendentemente da quella della precedente legge. Cfr. sent. n. 60 del 19 novembre 1958.
Massima n. 701
Situazioni economiche di carattere locale possono giustificare provvedimenti di esenzione fiscale diretti a ristabilire, nei limiti del possibile, un equilibrio turbato ed a ricondurre situazioni diseguali in posizione di eguaglianza. Tale giustificazione viene meno quando il regime di privilegio concerne persone o beni facilmente spostabili da luogo a luogo e si protrae nel tempo, determinando in tal modo un piu' grave squilibrio, col richiamare in una parte del territorio nazionale un afflusso di ricchezze che vengono sottratte alle altre parti. Provvedimenti di questa portata mettono in pericolo gli interessi nazionali tenuti presenti al momento della formazione di una determinata disciplina tributaria statale. Ad evitare tale pericolo la potesta' normativa della Regione siciliana, in materia tributaria, trova i suoi limiti nei principi e negli interessi generali a cui si informa la legislazione dello Stato. Perche' siano osservati questi limiti, le esenzioni tributarie concesse dalla Regione devono trovare riscontro in tipi di esenzioni previste da leggi statali.
Massima n. 702
La legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 12 marzo 1958, con cui viene prorogato per altri cinque anni il beneficio della registrazione a tassa fissa dei contratti di costruzione ed acquisto di navi iscritte nei compartimenti marittimi della Regione (beneficio concesso con la legge regionale 21 gennaio 1953, n. 1), e' in contrasto coi principi e con gli interessi generali a cui si informa la legislazione statale, che non contempla esenzioni del genere o le concede entro ristretti limiti di tempo. Tale legge, percio', deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima.
Massima n. 703
Gli interessi generali a cui si informa la legislazione statale in materia tributaria, costituiscono un limite della potesta' legislativa della Regione siciliana nella stessa materia, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto speciale della Regione. Quando la valutazione degli interessi generali sia stata gia' fatta compiutamente dagli organi legislativi statali in occasione della disciplina di un determinato settore della materia, le leggi regionali che contrastino con tali interessi sono costituzionalmente illegittime, e non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 127, ultimo comma, della Costituzione, relativa al contrasto di interessi fra Stato e Regioni o fra Regioni e Regioni, sindacabile esclusivamente dalle Camere.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge recante "Proroga delle agevolazioni fiscali per lo sviluppo delle attività armatoriali, di cui alla legge regionale 21 gennaio 1953, n. 1", approvata dall'Assemblea della Regione siciliana nella seduta del 12 marzo 1958, e successivamente - in pendenza del giudizio (ricorso del Commissario dello Stato notificato il 20 marzo 1958) - promulgata il 23 aprile 1958 (n. 13) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 14 maggio 1958, in riferimento all'art. 17 dello Statuto speciale della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
Testo integrale
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