Corte costituzionale
Sentenza n. 74/1958
Corte cost., sent. 6 dicembre 1958, n. 74
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 74/1958
- Data di deposito
- 6 dicembre 1958
- Data di decisione
- 25 novembre 1958
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Cappi
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1958:74
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 645 del 20 giugno 1952
- art. 5, legge n. 645 del 20 giugno 1952
Parametri
- disposizioni transitorie e finali, XII, Costituzione
- art. 21, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 697
La XII disposizione transitoria della Costituzione, primo comma, col vietare sotto qualsiasi forma la riorganizzazione del disciolto partito fascista, non pone un divieto penale, ma va interpretata come norma costituzionale che enuncia un principio generale, la cui portata non puo' stabilirsi se non nel quadro integrale delle esigenze politiche e sociali da cui fu ispirata. Le norme penali sono state emanate successivamente con il D.L.L. 26 aprile 1945 n. 149 e con la legge 20 giugno 1952 n. 645, sia nella parte sanzionatoria che in quella precettiva.
Massima n. 698
L'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, interpretato in relazione alla XII disposizione transitoria della Costituzione, non prevede come contravvenzione qualsiasi manifestazione fascista, ma soltanto le pubbliche manifestazioni anche se commesse da una sola persona, idonee a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste. Pertanto infondata e' la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 5 in riferimento all'art. 21 primo comma e alla XII disposizione transitoria della Costituzione. Cfr.: 1/57 B.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con un'unica sentenza sui tre procedimenti riuniti indicati in epigrafe:
dichiara infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, in riferimento alle norme contenute nella XII delle disposizioni transitorie e finali e nell'art. 21, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGL1NI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
Testo integrale
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