Corte costituzionale

Sentenza n. 7/1958

Corte cost., sent. 27 gennaio 1958, n. 7

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
7/1958
Data di deposito
27 gennaio 1958
Data di decisione
24 gennaio 1958
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Jaeger
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1958:7

Norme oggetto del giudizio

Parametri

  • art. 17, statuto regione Sicilia
  • art. 36, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 550

La Corte costituzionale non ha mai formulato dichiarazioni di legittimita' costituzione della norma denunciata, per non precludere definitivamente ogni ulteriore questione rispetto alla norma stessa; ha invece, usato la formula della infondatezza della questione quando questa sia proposta in via incidentale e del rigetto del ricorso quando la questione sia proposta in via principale. Pertanto e' da ammettersi che una successiva proposizione della questione di legittimita', specialmente se esposta sotto profili diversi e sorretta da argomenti diversi, eventualmente desunti da ulteriori svolgimenti dei principi informatori dell'ordinamento giuridico, possa condurre ad una soluzione diversa. Ove non sussistano ragioni per adottare una diversa soluzione, la Corte dichiara nuovamente la questione infondata.

Massima n. 551

Affermata la propria competenza a decidere le questioni sulla legittimita' costituzionale delle leggi regionali siciliane, proposte anche in via principale, la Corte costituzionale non puo' attribuire alle decisioni dell'Alta Corte per la Regione siciliana, pronunciate su tali questioni, efficacia preclusiva maggiore di quella riconosciuta alle proprie e, pertanto, essa ha la potesta' di riesaminare la questione, proposta in via incidentale, al fine di accertare se sussistano ragioni per adottare una soluzione diversa da quella accolta dall'Alta Corte.

Massima n. 552

A prescindere dalla difficolta', anche logica, di concepire un ordinamento giuridico informato contemporaneamente a due principi fondamentali diversi, puo' verificarsi un processo piu' o meno rapido di attenuazione del carattere imperativo di un principio gia' considerato fondamentale. Ai fini di un giudizio di legittimita' costituzionale di una norma, cio' che deve ritenersi essenziale e' la corrispondenza di tale norma ai principi dell'ordinamento dello Stato, in base all'interpretazione attuale che di essi deve accogliersi, in relazione alle esigenze specifiche di tempo e di luogo, alla cui soddisfazione deve mirare la legislazione regionale. L'art. 2118 Cod. civ., che regola una sola specie di rapporto di lavoro, quello a tempo indeterminato, nel sancire il diritto delle parti a recedere dal contratto, non consacra un principio fondamentale ed assoluto, di ordine pubblico, a cui non si possa derogare. Al contrario le fonti contrattuali collettive tendono decisamente a introdurre anche in Italia il principio che il licenziamento del lavoratore deve essere giustificato e non arbitrario.

Massima n. 553

L'art. 2 della legge regionale siciliana 15 aprile 1953, n. 29, che vieta il licenziamento dei dipendenti delle esattorie, comunali fuori delle ipotesi previste dallo stesso articolo, non contrasta con alcun principio fondamentale dello Stato e risponde agli interessi della Regione siciliana in quanto tende alla migliore organizzazione e al bene ordinato funzionamento degli uffici esattoriali della Regione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della citata legge sollevata in riferimento all'art. 17 dello Statuto siciliano.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta la eccezione pregiudiziale proposta dalla difesa della Regione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale siciliana 15 aprile 1953, n. 29, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 17 dello Statuto speciale della Regione siciliana, proposta con ordinanza 24 gennaio 1957 della Corte di appello di Caltanissetta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - FRANCESCO

PANTALEO GABRIELI - ANTONINO PAPALDO

- MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA.

Testo integrale

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