Corte costituzionale

Sentenza n. 59/1958

Corte cost., sent. 24 novembre 1958, n. 59

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
59/1958
Data di deposito
24 novembre 1958
Data di decisione
18 novembre 1958
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Biagio Petrocelli
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1958:59

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge n. 1159 del 24 giugno 1929
  • art. 650, codice penale
  • art. 1, regio decreto n. 289 del 28 febbraio 1930
  • art. 2, regio decreto n. 289 del 28 febbraio 1930

Parametri

Massime

Massima n. 662

La fattispecie dell'art. 650 Cod. pen. richiede il collegamento con un provvedimento "legalmente dato"; locuzione che si riferisce alla legalita' non soltanto formale, ma anche sostanziale del provvedimento, nel senso che esso deve essere dato dall'autorita' competente e nelle forme previste, e deve altresi' trovare, in una o piu' norme dell'ordinamento giuridico il suo titolo di intrinseca legittimita'. Contestata la legittimita' costituzionale di dette norme, si contesta la legalita' del provvedimento e quindi il fondamento dell'imputazione nel giudizio principale. (Specie in cui era stata eccepita l'improponibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, 1 e 2 del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, sollevata nel giudizio penale a carico di un ministro del culto pentecostale, imputato della contravvenzione di cui all'art. 650 Cod. pen., per non aver osservato il divieto, fattogli dall'autorita' di p.s., di esercitare il culto e tenere aperto l'oratorio prima di ottenere l'approvazione e l'autorizzazione governative, previste dai suddetti articoli della legge del 1929 e del decreto del 1930).

Massima n. 663

Per i culti acattolici si deve distinguere la liberta' di esercizio del culto, come pura manifestazione di fede religiosa, dalla organizzazione delle varie confessioni nei loro rapporti con lo Stato. La prima e' riconosciuta nel modo piu' ampio dall'art, 19 della Costituzione, nel senso di comprendere tutte le manifestazioni di culto, ivi indubbiamente incluse l'apertura di tempi ed oratori e la nomina dei relativi ministri. Quanto alla liberta' delle confessioni religiose diverse dalla cattolica di organizzarsi secondo i propri statuti, l'art. 8 della Costituzione pone il limite che tali statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico dello Stato, e che i rapporti di dette confessioni con lo Stato siano da regolarsi con leggi sulla base d'intese con le relative rappresentanze.

Massima n. 664

La istituzione di rapporti tra le confessioni religiose acattoliche e lo Stato, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione, essendo diretta ad assicurare effetti civili agli atti dei ministri del culto, oltre che agevolazioni di vario genere, riveste carattere di facolta', non di obbligo.

Massima n. 665

L'art. 8, secondo comma, della Costituzione ha sancito la liberta' delle confessioni religiose diverse dalla cattolica di organizzarsi secondo i propri statuti, ponendo il limite, evidente anche senza esplicita dichiarazione, che tali statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico dello Stato.

Massima n. 666

E' legittimo e rispondente allo spirito della Costituzione che allorquando agli atti dei ministri di culto acattolici e all'apertura di templi e oratori debbansi riconoscere effetti giuridici, tali atti ricadono sotto la ricognizione ed il controllo dello Stato, merce' i provvedimenti di approvazione e di autorizzazione. Finche' non siano state emanate le leggi previste dall'art. 8 della Costituzione, sono da ritenersi valide, e punto in contrasto con la Costituzione stessa, le norme vigenti, se ed in quanto regolatrici degli effetti civili e non lesive della liberta' di esercizio di culto. L'art. 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, mentre da una parte lascia impregiudicata la libera esplicazione del culto (in quanto non esclude la figura del ministro del culto non approvato, ma esclude soltanto gli effetti giuridici degli atti da lui compiuti), viene a trovarsi in logica correlazione con l'art. 8 della costituzione, nella parte in cui si riferisce alla disciplina giuridica dei rapporti fra lo Stato e le confessioni acattoliche. L'art. 1 del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, prescrivendo l'autorizzazione governativa per l'apertura di templi ed oratori in modo generale, involge tra gli altri anche il caso relativo all'apertura del tempio in quanto mezzo per una autonoma professione della fede religiosa, al di fuori dei rapporti con lo Stato. In relazione a questo punto l'articolo va dichiarato costituzionalmente illegittimo. L'art. 2 dello stesso decreto deve dichiararsi costituzionalmente illegittimo, perche' sottopone l'esercizio della facolta' di tenere cerimonie religiose e compiere altri atti di culto negli edifici aperti al culto alla condizione che la riunione sia presieduta o autorizzata da un ministro di culto la cui nomina sia stata approvata dal Ministro competente, condizione che non riguarda gli effetti civili ed e' in contrasto con la liberta' ampiamente garantita dall'art. 19 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta la eccezione pregiudiziale proposta dall'Avvocatura generale dello Stato;

in riferimento alle norme contenute negli artt. 8 e 19 della Costituzione, dichiara:

a) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159;

b) la illegittimità costituzionale dell'art. 1 del R. D. 28 febbraio 1930, n. 289, in quanto richiede la autorizzazione governativa per l'apertura di templi od oratori, oltre che per gli effetti civili, anche per l'esercizio del culto;

c) la illegittimità costituzionale dell'art. 2 dello stesso decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

Testo integrale

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