Corte costituzionale

Sentenza n. 54/1958

Corte cost., sent. 14 luglio 1958, n. 54

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
54/1958
Data di deposito
14 luglio 1958
Data di decisione
9 luglio 1958
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Manca
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1958:54

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione autonoma Sardegna n. 2 del 14 febbraio 1952
  • legge della Regione autonoma Sardegna del 24 gennaio 1956
  • legge n. 264 del 29 aprile 1949
  • legge della Regione autonoma Sardegna n. 3 del 4 febbraio 1950

Parametri

  • art. 5, lett.a, statuto regione Sardegna n. 3 del 26 febbraio 1948
  • art. 5, lett.b, statuto regione Sardegna n. 3 del 26 febbraio 1948
  • art. 81, ultimo co., Costituzione

Massime

Massima n. 647

L'impugnazione di una legge regionale non puo' avere effetto estensivo nei confronti di leggi regionali anteriori, abrogate o modificate da quella impugnata.

Massima n. 648

E' ammissibile l'impugnazione di una legge regionale che abroga o modifica leggi precedentemente emanate dalla stessa Regione ma non impugnate dallo Stato, quando la nuova legge si presenti formalmente autonoma rispetto alle precedenti.

Massima n. 649

Non si puo' dichiarare la illegittimita' costituzionale di leggi regionali modificatrici e abrogatrici di leggi precedenti, non impugnate dallo Stato, che abbiano consolidato legislativamente nella Regione un particolare sistema di adattamento alle esigenze locali delle provvidenze disposte nel settore dei cantieri-scuola con la legge statale del 29 aprile 1949 n. 264. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale sarda approvata il 24 gennaio 1956 recante "abrogazione della legge regionale 14 febbraio 1952 n. 2 e modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1950 n. 3" e concernente un ulteriore aumento della indennita' da corrispondersi ai lavoratori dei cantieri-scuola e un ulteriore onere a carico della Regione.

Massima n. 650

La disposizione dell'art. 81 ultimo comma della Costituzione, secondo cui la legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte, riguarda oltre che lo Stato anche le Regioni, non potendo queste sottrarsi alla fondamentale esigenza di chiarezza e solidita' del bilancio. La legge regionale sarda approvata il 24 gennaio 1956 recante "abrogazione della legge regionale 14 febbraio 1952 n. 2 e modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1950 n. 3" prevede tuttavia i mezzi di copertura della nuova spesa riguardante il funzionamento dei cantieri-scuola e l'aumento dell'indennita' dei lavoratori e pertanto la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti di detta legge in relazione all'art. 81 ultimo comma della Costituzione e' infondata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

disattesa l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dedotta dalla Regione sarda;

respinge il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 4 dicembre 1957 contro la legge deliberata dal Consiglio regionale della Regione autonoma della Sardegna il 24 gennaio 1956, contenente "Abrogazione della legge regionale 14 febbraio 1952, n. 2, e modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1950, n. 3".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.

Testo integrale

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