Corte costituzionale

Sentenza n. 53/1958

Corte cost., sent. 14 luglio 1958, n. 53

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
53/1958
Data di deposito
14 luglio 1958
Data di decisione
9 luglio 1958
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Cassandro
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1958:53

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 1422 del 20 dicembre 1956
  • decreto legislativo n. 277 del 1° aprile 1947
  • legge n. 601 del 9 luglio 1957

Parametri

Massime

Massima n. 643

Il "principio di eguaglianza" enunciato nell'art. 3, primo comma della Costituzione va inteso nel senso che l'obbligo del legislatore di trattare in modo eguale i cittadini non esclude che esso possa dettare norme diverse per regolare situazioni diverse, adeguando la disciplina giuridica ai differenti aspetti della vita sociale. Codesta interpretazione contiene implicita l'affermazione (che piu' che una ulteriore elaborazione del principio, ne costituisce un aspetto) che a situazioni diverse non puo' essere imposta un'identica disciplina legislativa. La Corte non compie valutazioni di natura politica riservate al potere discrezionale del legislatore ne' controlla l'uso di tale potere se dichiara violato il cennato principio dell'eguaglianza, quando il legislatore assoggetta ad una indiscriminata disciplina situazioni che esso stesso considera e dichiara diverse nella legge impugnata di incostituzionalita'.

Massima n. 644

Dalla dizione della legge 20 dicembre 1956, n. 1422, che assoggetta a una riduzione del 30% i canoni di affitto dei fondi rustici in canapa o in danaro con riferimento al prezzo della canapa "comunque determinati", si evince che la legge stessa presume l'esistenza di canoni perequati e di canoni non perequati determinati in qualsiasi misura e per qualsivoglia via. Codesta parificazione di situazioni che lo stesso legislatore assume come diverse, non puo' dirsi in armonia col principio dell'eguaglianza dei cittadini consacrato nell'art. 3 della Costituzione: dal che deriva che la legge citata deve essere dichiarata incostituzionale.

Massima n. 645

Quando risulti fondata una delle proposte questioni di legittimita' costituzionale la Corte puo' senz'altro dichiarare l'illegittimita' della legge impugnata, tralasciando le altre questioni, che sarebbero esaminate "inutiliter".

Massima n. 646

Dalla dichiarazione d'illegittimita' costituzionale della legge 20 dicembre 1956, n. 1422, relativa alla riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici corrisposti in canapa nelle provincie della Campania, consegue l'illegittimita' costituzionale della legge 9 luglio 1957, n. 601 che ha escluso il ricorso di perequazione del canone previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 277, e successive modifiche e integrazioni, "quando il canone sia stato ridotto del 30% a termini della legge 20 dicembre 1956, n. 1422".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge 20 dicembre 1956, n. 1422, intitolata "Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici composti in canapa nelle provincie della Campania", in riferimento all'art. 3 della Costituzione; e, conseguentemente, della legge 9 luglio 1957, n. 601.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze