Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1958

Corte cost., sent. 14 luglio 1958, n. 49

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
49/1958
Data di deposito
14 luglio 1958
Data di decisione
8 luglio 1958
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Mario Bracci
Presidente
PERASSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1958:49

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione autonoma Sardegna del 2 marzo 1956
  • art. 140, lett.f, regio decreto n. 1775 del 11 dicembre 1939
  • art. 25, regio decreto n. 1604 del 8 ottobre 1931
  • art. 29, regio decreto n. 1604 del 8 ottobre 1931

Parametri

  • art. 3, lett.i, statuto regione Sardegna
  • art. 14, statuto regione Sardegna
  • art. 4, lett.d, statuto regione Sardegna
  • art. 42, Costituzione
  • art. 4, statuto regione Sardegna

Massime

Massima n. 631

La Regione Sarda ha la potesta' legislativa in materia di pesca, indipendentemente dalla titolarita' del diritto sulle acque pubbliche. Cio' perche' la disciplina della pesca non concerne l'uso delle acque pubbliche, tiene invece soprattutto conto dell'importanza sociale ed economica della pesca e mira a tutelare ed a sviluppare il patrimonio ittico. Conforme: sent. n. 23 del 1957.

Massima n. 632

L'esercizio dei diritti esclusivi di pesca nelle acque appartenenti al demanio statale, e in particolare in quelle lagunari, importa limitazioni all'uso di tali acque e delle loro pertinenze. Queste limitazioni, se relative all'esercizio di diritti sorti o riconosciuti in periodo di competenza legislativa esclusiva dello Stato sia in materia di pesca, sia in materia di disciplina delle acque pubbliche, non possono costituire ostacolo alla competenza legislativa della Regione sarda in materia di pesca, qualora esse, lungi dall'essere aggravate o anche soltanto modificate, vengano di fatto a scomparire come conseguenza della disciplina data dalla Regione alla materia della pesca. (Specie in cui la Regione ha disposto, con legge approvata il 2 marzo 1956, l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna, anche se di pertinenza del demanio marittimo).

Massima n. 633

L'esclusione delle materie di diritto privato dalla competenza legislativa della Regione sarda non comporta che questa non possa legiferare in ordine a diritti soggettivi, quando si muova esclusivamente per la tutela diretta degli interessi pubblici che sono propri della materia di sua competenza e non per disciplinare rapporti tra privati. (Nella specie la Regione sarda, con legge approvata dal Consiglio regionale il 2 marzo 1956, emanava norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna).

Massima n. 634

La legge regionale sarda approvata il 2 marzo 1956, che disciplina l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna, contempla, negli artt. 1 e 3, un sistema espropriativo dei diritti esclusivi perpetui di pesca che rientra nella competenza legislativa della Regione ai sensi dell'art. 4 lett. d dello Statuto. Questa competenza va esercitata rispettando i principi stabiliti dalle leggi dello Stato. Gli artt. 1 e 3, primo comma della detta legge, che dispongono l'estinzione dei suddetti diritti, attribuendo ai loro possessori un'indennita', sono conformi ai principi della legislazione dello Stato sulle espropriazioni per pubblica utilita'. L'art. 3, secondo comma, con lo stabilire la decadenza dal diritto alla indennita', ove la relativa domanda non sia presentata entro sei mesi dalla pubblicazione della legge, e' in contrasto col principio costituzionale che l'espropriazione della proprieta' privata puo' avvenire soltanto salvo indennizzo, e col principio particolare della legislazione statale sulla pesca, che prevede l'espropriazione dei suddetti diritti esclusivi previa corresponsione di una indennita'. Il terzo comma dello stesso art. 3, con lo stabilire la competenza del Tribunale superiore delle acque per i giudizi sulla impugnazione dei provvedimenti assessoriali di determinazione della indennita' di espropriazione, e' in contrasto col principio generale dell'ordinamento dello Stato, secondo il quale la materia processuale e' di esclusiva competenza statale e coi principi sulla competenza giudiziaria che, in materia di espropriazione dei diritti esclusivi di pesca, sono posti dall'art. 140 lett. f del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1755 (competenza in primo grado dei Tribunali delle acque pubbliche). Pertanto la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni contenute negli artt. 1 e 3, primo comma, della legge regionale sarda approvata il 2 marzo 1956, e' infondata, mentre le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dello stesso art. 3 della citata legge sono costituzionalmente illegittime.

Massima n. 635

La Regione sarda, nell'esercizio della sua competenza legislativa prevista nell'art. 4 dello Statuto, che richiama i principi stabiliti dalle leggi dello Stato, non e' tenuta a rispettare tutte le regole della legge statale - che altrimenti il potere normativo regionale si ridurrebbe a un semplice potere regolamentare - ma soltanto i criteri generali ai quali si informa una determinata disciplina legislativa statale. La competenza degli organi amministrativi, disposta dalle leggi dello Stato, non ha natura di "principio" e tanto meno puo' attribuirsi tale natura al dato formale della terminologia giuridica adoperata in quelle leggi.

Massima n. 636

Per un principio generale dell'ordinamento dello Stato, la materia processuale e' di esclusiva competenza statale.

Massima n. 637

Le lagune cosiddette "morte", che hanno importanza quasi esclusivamente per la pesca, appartengono al demanio marittimo, cioe' al demanio dello Stato, e pertanto soltanto questo puo' disporre del loro uso. Il riconoscimento della competenza legislativa della Regione sarda in materia di pesca nelle acque del demanio marittimo, in base all'art. 3 lett. i dello Statuto, non comporta che la Regione possa avere una qualche interferenza sulla disciplina dell'uso delle pertinenze di tale demanio. Le concessioni temporanee di pesca riservata, di cui al primo comma dell'art. 5 della legge regionale sarda approvata il 2 marzo 1956, in quanto si riferiscano a diritti di pesca nelle acque e nelle pertinenze del demanio marittimo, non possono essere date senza il consenso dell'amministrazione statale. Nei limiti della interpretazione suddetta il citato articolo 5 della legge regionale non e' costituzionalmente illegittimo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE in parziale accoglimento del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri:

dichiara l'illegittimità costituzionale delle disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 3 della legge approvata dal Consiglio regionale sardo il 2 marzo 1956, recante norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna, in riferimento agli artt. 3 e 4 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1958.

TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - -

BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI.

Testo integrale

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