Corte costituzionale

Sentenza n. 45/1958

Corte cost., sent. 2 luglio 1958, n. 45

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
45/1958
Data di deposito
2 luglio 1958
Data di decisione
26 giugno 1958
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giuseppe Castelli Avolio
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1958:45

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 507 del 12 aprile 1948
  • regio decreto n. 1572 del 8 ottobre 1931
  • decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 567 del 30 giugno 1947

Parametri

  • art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 134, Costituzione
  • art. 38, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 41, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 43, statuto regione Sicilia
  • disposizioni transitorie e finali, VIII, Costituzione

Massime

Massima n. 623

Qualsiasi atto dello Stato o della Regione puo' dar luogo a un conflitto di attribuzione, data la natura stessa dei conflitti e il modo della loro risoluzione, che consiste nella delimitazione delle rispettive sfere di competenza dello Stato e della Regione. Cfr.: 11/57 C.

Massima n. 624

A seguito del disposto dell'art. 2, primo comma, del D.P.R. 12 aprile 1948, n. 507, che autorizza la Regione siciliana a riscuotere direttamente le entrate di sua spettanza, ossia il gettito di tutti i tributi erariali e le altre entrate (con la sola esclusione delle imposte di produzione e delle entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto), i poteri amministrativi ad esse inerenti devono ritenersi passati nella organizzazione della Regione. In tale passaggio non possono pero' ricomprendersi gli uffici tecnici del catasto, che non sono uffici che procedono all'accertamento e alla imposizione dei tributi e, tanto meno, alla loro riscossione. Cfr.: sent. n. 14 del 18 gennaio 1957.

Massima n. 625

Gli uffici del catasto non sono uffici che procedono all'accertamento e alla imposizione dei tributi e tanto meno alla loro riscossione. Essi hanno la funzione di provvedere alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima per accertare le proprieta' immobiliari tenendone in evidenza le mutazioni e per perequare l'imposta fondiaria. Il reddito economico, elemento basilare per procedere alla stima dei fondi, non e' ancora il reddito imponibile, pur servendo di base per la determinazione del medesimo. Cfr.: sent. n. 14 del 18 gennaio 1957.

Massima n. 626

Il riconoscimento, entro determinati limiti, di una potesta' normativa ed amministrativa della Regione siciliana nella materia tributaria, non importa il trasferimento automatico delle corrispondenti funzioni ed uffici statali, senza che siano intervenute al riguardo particolari norme legislative. Cfr.: sentt. nn. 9 e 18 del 1957.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando sul conflitto di attribuzione tra la Regione siciliana e lo Stato, sollevato dal Presidente della Regione con ricorso 13 gennaio 1958, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1957, n. 1112;

dichiara la competenza dello Stato in materia di soppressione degli uffici tecnici del catasto anche nella Regione siciliana;

respinge, in conseguenza, il ricorso della Regione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1958.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDUELI

Testo integrale

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