Corte costituzionale
Sentenza n. 44/1958
Corte cost., sent. 2 luglio 1958, n. 44
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 44/1958
- Data di deposito
- 2 luglio 1958
- Data di decisione
- 26 giugno 1958
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giuseppe Cappi
- Presidente
- PERASSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1958:44
Norme oggetto del giudizio
- art. 86-bis, regio decreto legge n. 3750 del 12 marzo 1936
Parametri
- art. 30, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 134, Costituzione
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 9, comma 2, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 620
Qualora l'oggetto di un giudizio su conflitto di attribuzione si possa chiaramente desumere dal testo del ricorso, e' irrilevante che nelle conclusioni si sia chiesto solo l'annullamento dell'atto impugnato e non anche la risoluzione del conflitto.
Massima n. 621
Nei giudizi su conflitti di attribuzione sollevati da una Regione contro lo Stato il contraddittorio e' regolarmente instaurato con la notificazione del ricorso al Presidente del Consiglio dei Ministri. La notificazione del ricorso anche al Ministro che ha emanato l'atto impugnato e la costituzione in giudizio dello stesso Ministro sono atti superflui, che non richiedono una particolare pronunzia della Corte (dichiarazione di inammissibilita' del ricorso nei confronti del Ministro).
Massima n. 622
La competenza della Regione siciliana, prevista dall'articolo 2 lett. e delle "Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e di risparmio", per la nomina degli amministratori e dei sindaci degli istituti ed aziende di credito operanti esclusivamente nel territorio regionale, nei casi in cui essa e' dalle vigenti disposizioni demandata agli organi di vigilanza bancaria, non si estende alla nomina e alla sostituzione dei liquidatori delle dette aziende. Tale situazione, quando le aziende sono state poste in liquidazione secondo le norme ordinarie, e' di competenza dello Stato, per effetto del rinvio che l'art. 9, secondo comma, delle citate "Norme di attuazione" fa all'art. 86 bis del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375. Pertanto col decreto del Ministro del Tesoro 28 maggio 1957, col quale si e' provveduto alla sostituzione del liquidatore della Cassa rurale artigiana "La Previdenza", con sede nel comune di Valguarnera (Enna) e in stato di liquidazione ordinaria, non e' stata invasa la competenza amministrativa della Regione siciliana.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul ricorso della Regione per conflitto di attribuzione proposto contro il decreto del Ministro del tesoro 28 maggio 1957, concernente la nomina del liquidatore della Cassa rurale e artigiana "La Previdenza" di Valguarnera:
dichiara che spetta allo Stato la competenza di procedere alla sostituzione dei liquidatori prevista dall'art. 86 bis della legge 7 acrile 1938. n. 636;
respinge, conseguentemente, il ricorso della Regione.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1958.
TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ALDO SANDULLI.
Testo integrale
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