Corte costituzionale
Sentenza n. 36/1958
Corte cost., sent. 19 giugno 1958, n. 36
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 36/1958
- Data di deposito
- 19 giugno 1958
- Data di decisione
- 4 giugno 1958
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1958:36
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 86 del 19 gennaio 1942
- art. 4, comma 1, legge n. 86 del 19 gennaio 1942
- art. 4, comma 2, legge n. 86 del 19 gennaio 1942
- art. 4, comma 3, legge n. 86 del 19 gennaio 1942
Parametri
Massime
Massima n. 603
Il riconoscimento di un diritto da parte di una norma costituzionale non significa esclusione dell'ammissibilita' di qualsiasi disciplina dell'esercizio di esso da parte del legislatore ordinario, in quanto ogni diritto nasce limitato, dovendosi armonizzare nel sistema della civile convivenza con i diritti altrui e con le esigenze generali riconosciute. La potesta' normativa di specificazione dei limiti e delle condizioni di esercizio di un tale diritto, ha pero' come confine insuperabile la necessita' che esso non ne rimanga snaturato attraverso una riduzione o una compressione del proprio ambito. In mancanza poi di limitazioni contenute nelle stesse norme costituzionali, normalmente non e' escluso che siano attribuiti all'Autorita' poteri aventi contenuto limitativo, purche' vincolati ad interessi generali - non incompatibili con il diritto garantito, ma attinenti alla medesima sfera o quanto meno a sfere pertinenti - e puntualizzati cosi' da non lasciare un margine eccessivamente ampio alla discrezionalita'. Cfr.: sent. n. 1 del 5 giugno 1956.
Massima n. 604
La liberta' della scuola si estrinseca nel diritto di enti e privati di istituire e gestire istituti di istruzione (art. 33, terzo comma della Costituzione). L'esercizio di questo diritto, suscettibile di limiti (esigenza di particolari requisiti soggettivi ed oggettivi e controlli preventivi e successivi), non puo' essere pero' condizionato ad un provvedimento autorizzativo di discrezionalita' pressoche' illimitata nell'anno, che snaturi il diritto stesso. Pertanto devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi l'art. 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, che subordina all'autorizzazione discrezionale della P.A. l'apertura di istituti privati di istruzione, ed i primi tre commi dell'art. 4 della stessa legge, che sanciscono il divieto di apertura di istituti non autorizzati, e misure amministrative e penali per i casi di attivazione di istituti non autorizzati.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 nonché dei commi primo, secondo e terzo dell'art. 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, in riferimento all'art. 33 della Costituzione; salva l'ulteriore disciplina legislativa della materia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
Testo integrale
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