Corte costituzionale

Ordinanza n. 68/1958

Corte cost., ord. 1° dicembre 1958, n. 68

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
68/1958
Data di deposito
1° dicembre 1958
Data di decisione
18 novembre 1958
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Biagio Petrocelli
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1958:68

Norme oggetto del giudizio

  • art. 156, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Parametri

  • art. 29, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 9, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 3, Costituzione
  • art. 26, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 685

Non sussiste preclusione al riesame da parte della Corte di una questione di legittimita' costituzionale, di cui una precedente pronuncia abbia gia' dichiarato la infondatezza. Pertanto e' ammissibile la riproposizione della stessa questione in occasione di altro giudizio. (Nella specie era stato impugnato l'art. 156 del T.U. leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, con riferimento all'art. 3 Cost., nonostante che la Corte in precedenza avesse gia' dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale di detta disposizione in riferimento agli artt. 17, 18, 19, 21, 33, 39, 45 e 49 Cost.).

Massima n. 686

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale identica ad altra gia' dichiarata non fondata quando nell'ordinanza di rimessione, nonostante l'apodittico richiamo ad altro parametro costituzionale, non si rinvengano profili ulteriori o diversi da quelli precedentemente esaminati. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 156 del T.U. leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, che richiede la licenza del questore per le raccolte di fondi o di oggetti, collette o questue, da concedersi solo se sussistono determinate finalita' meritevoli di tutela). Cfr.: sent. n. 2 del 16 gennaio 1957.

Massima n. 687

La norma contenuta nell'art. 156 del T.U. leggi di P.S. non e' dettata da considerazioni di natura individuale e pertanto e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale di detta norma sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta la eccezione pregiudiziale dell'Avvocatura;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza sopra indicata ed ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI.

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze