Corte costituzionale
Ordinanza n. 23/1958
Corte cost., ord. 11 marzo 1958, n. 23
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 23/1958
- Data di deposito
- 11 marzo 1958
- Data di decisione
- 26 febbraio 1958
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Manca
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1958:23
Norme oggetto del giudizio
- art. 71, decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 5 aprile 1951
Parametri
- art. 48, comma 2, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 9, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 576
La definizione del giudizio ordinario preclude la possibilita' di sollevare la questione di legittimita' costituzionale in via incidentale. E' pertanto manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 71 del Testo unico delle leggi elettorali 5 aprile 1951 n. 203 in riferimento all'art. 48, secondo comma, della Costituzione, promosso dal Consiglio comunale di Venosa con deliberazione contestuale a quella con la quale era definito, col rigetto del ricorso, il giudizio in cui era sorta questione circa l'applicazione del detto articolo 71.
Massima n. 577
Se la questione di legittimita' costituzionale e' preclusa per essere stato gia' definito il giudizio principale la Corte costituzionale emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza. (Specie in cui il consiglio comunale di Venosa aveva respinto un ricorso per nullita' di risultati elettorali e contemporaneamente aveva rimesso alla Corte la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 71 T.U. 5 aprile 1951, n. 203).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata e ordina la restituzione degli atti al Consiglio comunale di Venosa.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
Testo integrale
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