Corte costituzionale

Sentenza n. 8/1957

Corte cost., sent. 26 gennaio 1957, n. 8

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
8/1957
Data di deposito
26 gennaio 1957
Data di decisione
17 gennaio 1957
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Mario Bracci
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:8

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 1278 del 6 agosto 1940
  • art. 2, legge n. 218 del 4 aprile 1952

Parametri

  • art. 134, Costituzione
  • art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 27, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 17, lett.f, statuto regione Sicilia
  • art. 20, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 142

In sede di conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni, possono partecipare al giudizio soltanto lo Stato e la Regione i cui poteri sono in contestazione per effetto di un atto che si ritenga avere invaso la sfera di competenza assegnata da norme costituzionali allo Stato e alla Regione. Pertanto, deve essere estromesso dal giudizio l'Istituto nazionale della previdenza sociale, cui sia stato notificato il ricorso per conflitto di attribuzione sorto a seguito di decreto del Ministero del Lavoro che determinava la retribuzione media per il calcolo di contributi previdenziali.

Massima n. 143

Il criterio di accertamento della base retributiva per i lavoratori delle aziende alberghiere - diverso dal comune criterio di calcolo contributivo in conseguenza delle particolari condizioni obiettive in cui presta la propria opera questo personale - mira ad assicurare agli interessati lo stesso trattamento prescritto per i lavoratori che sottostanno alla misura normale dei contributi. Il potere di stabilire il criterio di accertamento non e' passato nella competenza della Regione autonoma della Sicilia, ma e' rimasto allo Stato perche', dal punto di vista giuridico sostanziale, importa una valutazione d'opportunita' che implica un giudizio comparativo su base nazionale e, dal punto di vista tecnico, esistendo soltanto una cassa unica nazionale, richiede una complessa elaborazione matematico-attuariale in sede centrale. Pertanto deve dichiararsi la competenza dello Stato a determinare, anche per il territorio della Sicilia, le retribuzioni medie da valere agli effetti delle contribuzioni dovute per gli assegni familiari, per le assicurazioni e per la gestione I.N.A. Casa a norma delle disposizioni vigenti. Di conseguenza va respinto il ricorso per l'annullamento del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto 1955, col quale, agli effetti del calcolo dei contributi di previdenza e d'assistenza sociale, furono determinate le retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere del Comune di Taormina.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Estromette dal giudizio, per difetto di legittimazione, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e, pronunziando sul conflitto di attribuzione fra la Regione siciliana e lo Stato, sollevato dalla Regione, con ricorso 25 ottobre 1955, in relazione al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto 1955, col quale, agli effetti del calcolo dei contributi di previdenza e d'assistenza sociale, furono determinate le retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere del Comune di Taormina:

dichiara la competenza dello Stato a determinare, anche per il territorio della Sicilia, le retribuzioni medie da valere agli effetti delle contribuzioni dovute per gli assegni familiari, per le assicurazioni invalidità e vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione involontaria, infortuni sul lavoro, malattie e per la gestione I.N.A.-Casa a norma delle disposizioni vigenti e

respinge la domanda di annullamento del decreto ministeriale suindicato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASSPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO

BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.

Testo integrale

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