Corte costituzionale
Sentenza n. 6/1957
Corte cost., sent. 26 gennaio 1957, n. 6
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 6/1957
- Data di deposito
- 26 gennaio 1957
- Data di decisione
- 17 gennaio 1957
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Gaetano Azzariti
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:6
Norme oggetto del giudizio
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 27, norme integrative giudizi davanti alla Corte cost del 16 marzo 1956
- decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 1953
- art. 1, regio decreto n. 1285 del 14 agosto 1920
- art. 1, regio decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933
- art. 3, regio decreto n. 1285 del 14 agosto 1920
- art. 233, regio decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933
- decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1953
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 20, statuto regione Sicilia
- art. 14, lett.i, statuto regione Sicilia
- art. 32, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 136
Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, concernenti conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni o anche controversie di legittimita' costituzionale delle leggi, non sono applicabili le norme sulla rappresentanza dello Stato nei giudizi ordinari. La rappresentanza e' sempre unica e spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri, salva l'attribuzione speciale al Commissario del Governo presso la Regione siciliana. I giudizi sui conflitti di attribuzione fra Stato e Regione devono svolgersi esclusivamente nel contraddittorio del Presidente del Consiglio dei Ministri (o di un Ministro da lui delegato) e del Presidente della Regione, qualunque sia l'autorita' dello Stato o della Regione che abbia emanato l'atto dal quale il conflitto deriva. In conseguenza per istituire legittimamente il giudizio e' necessario e sufficiente che il ricorso della Regione sia notificato tempestivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri. (Nella specie la Regione siciliana aveva notificato il ricorso, nel termine di legge, sia al Ministero dei LL. PP. sia al Presidente del Consiglio dei Ministri e soltanto quest'ultimo si era costituito).
Massima n. 137
L'esercizio, da parte della Regione siciliana, di attivita' amministrative ed esecutive in ordine a leggi statali che hanno applicazione nel territorio regionale, presuppone sempre la possibilita' di sostituzione degli organi regionali a quelli statali che nelle medesime leggi siano indicati. Tale possibilita' non sussiste quando la sostituzione non sia puntualmente prevista dallo Stato o da norme di attuazione del medesimo o, in generale, da altre leggi.
Massima n. 138
Fino a quando la Regione siciliana non si valga della potesta' legislativa conferitale dall'art. 14, lett. i, dello Statuto, l'intera materia delle acque pubbliche, senza distinzioni, continua ad essere disciplinata esclusivamente dalle leggi dello Stato. In mancanza di qualsiasi disposizione legislativa, gli organi regionali non possono sostituirsi a quelli statali nell'esercizio dell'attivita' amministrativa concernente la suddetta materia, e pertanto la formazione degli elenchi delle acque pubbliche, esistenti nel territorio regionale siciliano, rientra nella competenza dello Stato. Va quindi respinta la domanda proposta dalla Regione siciliana per ottenere l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, col quale e' stato approvato l'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul conflitto di attribuzione tra la Regione siciliana e lo Stato, sollevato dalla Regione con ricorso 20 marzo 1956 in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, che approva l'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della Provincia di Catania:
dichiara la competenza dello Stato per la formazione degli elenchi delle acque pubbliche esistenti nel territorio siciliano a norma delle disposizioni contenute nel T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, e
respinge la domanda di annullamento del decreto del Presidente della Repubblica su indicato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MAR10
BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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