Corte costituzionale
Sentenza n. 56/1957
Corte cost., sent. 17 aprile 1957, n. 56
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 56/1957
- Data di deposito
- 17 aprile 1957
- Data di decisione
- 13 aprile 1957
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Mario Cosatti
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:56
Norme oggetto del giudizio
- decreto del commissario del Governo per Trieste del 25 agosto 1956
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 82, ultimo co., statuto regione Trentino Alto Adige n. 5
- art. 42, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 322
Le Province della Regione Trentino-Alto Adige hanno legittimazione attiva dinanzi alla Corte Costituzionale nei casi indicati dall'art. 82, ultimo comma, dello Statuto speciale adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e cioe' di impugnativa di legge regionale o di legge dell'altra Provincia, ma non anche nei giudizi di legittimita' costituzionale di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato o di regolamento di competenza nei confronti dello Stato. Conformi: sentt. nn. 17 del 21 giugno 1956 e 22 del 21 gennaio 1957.
Massima n. 323
La legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 ha demandato alla legge ordinaria il limitato compito di regolare la prima attuazione delle norme costituzionali; in tale circoscritto campo non possono rientrare norme che tocchino la sostanza stessa del processo costituzionale, come quelle che determinano i soggetti processuali. In conseguenza deve escludersi che nella menzionata legge costituzionale possa ravvivarsi una delega in base alla quale il legislatore ordinario, con l'art. 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, avrebbe esteso alle provincie di Trento e Bolzano la legittimazione attiva nei giudizi per regolamento di competenza nei confronti dello Stato. E' inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente della Giunta provinciale di Bolzano in relazione al decreto del Vice commissario del Governo in data 25 agosto 1956 concernente la sospensione delle funzioni del Consiglio comunale di Bressanone e la nomina di un Commissario straordinario. Cfr.: 22/57 A.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul conflitto di attribuzione tra la Provincia di Bolzano e lo Stato, sollevato dal Presidente della Giunta provinciale in relazione al decreto del vice Commissario del Governo in data 25 agosto 1956, concernente la sospensione dalle funzioni del Consiglio comunale di Bressanone e la nomina di un Commissario straordinario, dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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