Corte costituzionale

Sentenza n. 56/1957

Corte cost., sent. 17 aprile 1957, n. 56

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
56/1957
Data di deposito
17 aprile 1957
Data di decisione
13 aprile 1957
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Mario Cosatti
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:56

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del commissario del Governo per Trieste del 25 agosto 1956

Parametri

  • art. 134, Costituzione
  • art. 82, ultimo co., statuto regione Trentino Alto Adige n. 5
  • art. 42, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 322

Le Province della Regione Trentino-Alto Adige hanno legittimazione attiva dinanzi alla Corte Costituzionale nei casi indicati dall'art. 82, ultimo comma, dello Statuto speciale adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e cioe' di impugnativa di legge regionale o di legge dell'altra Provincia, ma non anche nei giudizi di legittimita' costituzionale di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato o di regolamento di competenza nei confronti dello Stato. Conformi: sentt. nn. 17 del 21 giugno 1956 e 22 del 21 gennaio 1957.

Massima n. 323

La legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 ha demandato alla legge ordinaria il limitato compito di regolare la prima attuazione delle norme costituzionali; in tale circoscritto campo non possono rientrare norme che tocchino la sostanza stessa del processo costituzionale, come quelle che determinano i soggetti processuali. In conseguenza deve escludersi che nella menzionata legge costituzionale possa ravvivarsi una delega in base alla quale il legislatore ordinario, con l'art. 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, avrebbe esteso alle provincie di Trento e Bolzano la legittimazione attiva nei giudizi per regolamento di competenza nei confronti dello Stato. E' inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente della Giunta provinciale di Bolzano in relazione al decreto del Vice commissario del Governo in data 25 agosto 1956 concernente la sospensione delle funzioni del Consiglio comunale di Bressanone e la nomina di un Commissario straordinario. Cfr.: 22/57 A.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando sul conflitto di attribuzione tra la Provincia di Bolzano e lo Stato, sollevato dal Presidente della Giunta provinciale in relazione al decreto del vice Commissario del Governo in data 25 agosto 1956, concernente la sospensione dalle funzioni del Consiglio comunale di Bressanone e la nomina di un Commissario straordinario, dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

Testo integrale

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