Corte costituzionale
Sentenza n. 43/1957
Corte cost., sent. 11 marzo 1957, n. 43
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 43/1957
- Data di deposito
- 11 marzo 1957
- Data di decisione
- 1° marzo 1957
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Castelli Avolio
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:43
Norme oggetto del giudizio
- art. 180, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 181, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 182, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 183, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 184, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 185, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 186, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 187, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 188, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 189, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
- art. 8, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
Parametri
- art. 30, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 27, Costituzione
- legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 18, comma 1, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 279
Qualora, nel corso del giudizio di legittimita' costituzionale, le norme impugnate siano abrogate per effetto di successive disposizioni che le abbiano sostituite, la Corte costituzionale deve dichiarare cessata la materia del giudizio. (Specie in cui erano stati impugnati gli artt. da 180 a 189 del T.U. leggi di p.s., sul confino di polizia, che nelle more del giudizio erano stati sostituiti con le norme della legge 27 dicembre 1956 n. 1423).
Massima n. 280
La pronuncia conseguenziale di illegittimita' costituzionale, prevista dall'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, puo' essere emessa solo nel caso di accoglimento dell'istanza proposta per la dichiarazione di incostituzionalita' delle norme denunciate e per effetto appunto di tale dichiarazione, non nel caso di cessazione della materia del contendere a seguito di nuove disposizioni legislative che abbiano sostituito quelle impugnate. (Specie in cui, in occasione del giudizio di legittimita' costituzionale delle disposizioni contenute negli artt. da 180 a 189 del T.U. delle leggi di p.s., essendo state queste norme sostituite, nelle more del giudizio stesso, con quelle di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, era stata chiesta la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 8 di quest'ultima legge e la Corte dichiarava cessata la materia del giudizio con riguardo all'impugnativa delle norme denunciate).
Massima n. 281
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, la pronuncia con la quale la Corte costituzionale dichiara cessata la materia del giudizio dev'essere adottata con sentenza, se la Corte giudica in via definitiva; con ordinanza di rinvio al giudice a quo, qualora il giudizio di legittimita' costituzionale, dopo un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimita' da parte di questo giudice, debba eventualmente proseguire.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sopra i quattro procedimenti di cui in epigrafe:
dichiara che, per effetto della sopravvenuta legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è cessata la materia del giudizio di legittimità costituzionale delle norme contenute negli articoli dal 180 al 189 del T.U. delle leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, proposto con le sopra indicate ordinanze dei Tribunali di Palermo e di Rossano e delle Preture di Palermo e di Stigliano, in riferimento all'art. 13 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 marzo 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI.
Testo integrale
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