Corte costituzionale

Sentenza n. 43/1957

Corte cost., sent. 11 marzo 1957, n. 43

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
43/1957
Data di deposito
11 marzo 1957
Data di decisione
1° marzo 1957
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Castelli Avolio
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:43

Norme oggetto del giudizio

  • art. 180, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 181, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 182, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 183, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 184, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 185, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 186, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 187, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 188, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 189, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
  • art. 8, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956

Parametri

  • art. 30, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 27, Costituzione
  • legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 18, comma 1, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 279

Qualora, nel corso del giudizio di legittimita' costituzionale, le norme impugnate siano abrogate per effetto di successive disposizioni che le abbiano sostituite, la Corte costituzionale deve dichiarare cessata la materia del giudizio. (Specie in cui erano stati impugnati gli artt. da 180 a 189 del T.U. leggi di p.s., sul confino di polizia, che nelle more del giudizio erano stati sostituiti con le norme della legge 27 dicembre 1956 n. 1423).

Massima n. 280

La pronuncia conseguenziale di illegittimita' costituzionale, prevista dall'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, puo' essere emessa solo nel caso di accoglimento dell'istanza proposta per la dichiarazione di incostituzionalita' delle norme denunciate e per effetto appunto di tale dichiarazione, non nel caso di cessazione della materia del contendere a seguito di nuove disposizioni legislative che abbiano sostituito quelle impugnate. (Specie in cui, in occasione del giudizio di legittimita' costituzionale delle disposizioni contenute negli artt. da 180 a 189 del T.U. delle leggi di p.s., essendo state queste norme sostituite, nelle more del giudizio stesso, con quelle di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, era stata chiesta la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 8 di quest'ultima legge e la Corte dichiarava cessata la materia del giudizio con riguardo all'impugnativa delle norme denunciate).

Massima n. 281

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, la pronuncia con la quale la Corte costituzionale dichiara cessata la materia del giudizio dev'essere adottata con sentenza, se la Corte giudica in via definitiva; con ordinanza di rinvio al giudice a quo, qualora il giudizio di legittimita' costituzionale, dopo un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimita' da parte di questo giudice, debba eventualmente proseguire.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza sopra i quattro procedimenti di cui in epigrafe:

dichiara che, per effetto della sopravvenuta legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è cessata la materia del giudizio di legittimità costituzionale delle norme contenute negli articoli dal 180 al 189 del T.U. delle leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, proposto con le sopra indicate ordinanze dei Tribunali di Palermo e di Rossano e delle Preture di Palermo e di Stigliano, in riferimento all'art. 13 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 marzo 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI.

Testo integrale

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