Corte costituzionale
Sentenza n. 28/1957
Corte cost., sent. 26 gennaio 1957, n. 28
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 28/1957
- Data di deposito
- 26 gennaio 1957
- Data di decisione
- 22 gennaio 1957
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Jaeger
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:28
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, legge n. 253 del 23 maggio 1950
- art. 10, comma 2, legge n. 253 del 23 maggio 1950
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
- art. 28, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 228
Riguardo alle esigenze inerenti alla motivazione della ordinanza di rinvio, va considerato che la pubblicazione di essa sulla Gazzetta ufficiale determina una situazione di incertezza del diritto, che si riflette su tutta una serie di rapporti e di controversie. Tuttavia la menzione del precetto della Costituzione che si assume violato, seppure non precisa, non costituisce motivo di nullita' del rapporto processuale, quando sia sufficiente a identificare l'oggetto del giudizio. (Nella specie si era eccepito che dall'ordinanza di rinvio non risultava se la pretesa violazione dell'art. 3 Cost. riflettesse il disposto del primo ovvero del secondo comma di esso).
Massima n. 229
Il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, sancito dall'art. 3 della Costituzione, non deve intendersi nel senso che il legislatore non possa dettare norme diverse per regolare situazioni che esso considera diverse, adeguando cosi' la disciplina giuridica agli svariati aspetti della vita sociale, anche al fine di conseguire i risultati additati dal secondo comma dello stesso art. 3.
Massima n. 230
A norma dell'art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' vietato alla Corte costituzionale qualsiasi sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento. Pertanto la valutazione della rilevanza della diversita' di situazioni in cui si trovano i soggetti dei rapporti da disciplinare, purche' mantenuta entro i limiti stabiliti dallo art. 3 della Costituzione, deve essere riservata solo al potere discrezionale del legislatore e sfugge all'indagine della Corte costituzionale.
Massima n. 231
La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (che fa obbligo al locatore di fornire al conduttore altro alloggio quando intenda far cessare la proroga per demolizione e ricostruzione dell'immobile locato), non contrasta, anche se riferita alle sole locazioni di immobili destinati ad abitazione, con l'art. 3 della Costituzione, perche' il legislatore ha disciplinato questa categoria di rapporti con regole diverse da quelle applicabili ad altre, in modo esclusivamente obiettivo, senza alcun riferimento alle persone.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta la eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato:
dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza del Pretore di Milano in data 8 luglio 1956 sulla legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, per la disciplina delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani, in riferimento alla norma dell'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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