Corte costituzionale

Sentenza n. 22/1957

Corte cost., sent. 26 gennaio 1957, n. 22

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
22/1957
Data di deposito
26 gennaio 1957
Data di decisione
21 gennaio 1957
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giuseppe Castelli Avolio
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:22

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 1956

Parametri

  • art. 134, Costituzione
  • art. 42, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 11, n.1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 2, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
  • art. 9, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
  • art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 41, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 27, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 198

Soltanto lo Stato e le Regioni, a norma dell'art. 134 della Costituzione, sono legittimati a proporre ricorso per conflitto di attribuzione alla Corte costituzionale. La legittimazione non e' estesa alle Provincie autonome di Bolzano e di Trento ne' dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ne' dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. La legge 11 marzo 1953, n. 87, e' una legge ordinaria, emanata per l'attuazione delle norme costituzionali e per il funzionamento della Corte costituzionale: come tale non puo' avere modificato i precetti costituzionali sulla legittimazione a proporre ricorso per conflitto di attribuzione. L'art. 42 della predetta legge n. 87, con cui si estendono alle suddette Provincie, in quanto applicabili, le disposizioni dei precedenti articoli sui conflitti di attribuzione fra Stato e Regione, va riferito alle sole ipotesi - non previste dalla Costituzione o dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 - di conflitto fra le due Provincie o fra una di esse e la Regione, cioe' quando si debbano tutelare interessi propri di una singola Provincia. Nel caso di invasione da parte dello Stato della sfera di competenza amministrativa istituzionalmente attribuita alle summenzionate provincie, spetta alla Regione Trentino Alto Adige proporre il ricorso per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, perche' l'autonomia delle Provincie si inserisce nell'autonomia regionale e la violazione degli interessi delle medesime e' violazione degli interessi della Regione, unitariamente considerata. Dev'essere dichiarato percio' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia di Trento contro il decreto 31 marzo 1956, n. 17300, del Ministro dell'interno, con cui viene bandito il concorso per il posto di segretario generale di quella Provincia.

Massima n. 199

Il termine per la costituzione delle parti, stabilito nell'art. 27, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, e' perentorio. Per quanto concerne la costituzione delle parti, non possono applicarsi, nel procedimento dinanzi alla Corte costituzionale, ne' le norme relative ai giudizi dinanzi al Consiglio di Stato, ne' quelle relative ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando sul conflitto di attribuzione fra la Provincia di Trento e lo Stato, sollevato dal Presidente della Provincia con ricorso notificato il 14 giugno 1956 al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per l'interno, in relazione al decreto di quest'ultimo del 31 marzo 1956, n. 17300, per il posto di segretario generale della Provincia, e al decreto dello stesso Ministro del 15 dicembre 1954:

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.

Testo integrale

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