Corte costituzionale
Sentenza n. 20/1957
Corte cost., sent. 26 gennaio 1957, n. 20
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 20/1957
- Data di deposito
- 26 gennaio 1957
- Data di decisione
- 19 gennaio 1957
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Tomaso Perassi
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:20
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 193
L'atto amministrativo di una Regione, soggetto al controllo della Corte dei conti, e il visto di legittimita', in cui questo controllo si esplica, sono due atti emanati da soggetti diversi e che restano separati, quantunque il visto della Corte dei conti sia una condizione di efficacia dell'atto regionale. Sotto questo aspetto, dev'essere respinta l'eccezione di improponibilita' del ricorso proposto dalla Regione, ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, contro la deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei conti, che ha rifiutato il visto ad atti regionali.
Massima n. 194
Ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Regione puo' sollevare conflitto di attribuzione con lo Stato, quando un determinato atto, che essa ritenga di poter compiere in base alla sua competenza istituzionale, sia stato emesso dallo Stato. Non ricorre questa ipotesi quando lo Stato, attraverso il rifiuto opposto dalla Corte dei conti alla registrazione di atti regionali, abbia contestato la competenza della Regione. E' pertanto inammissibile il ricorso alla Corte costituzionale, proposto dalla Regione siciliana contro la deliberazione 2 dicembre 1954, con cui la Sezione di controllo della Corte dei conti ha rifiutato il visto e la registrazione a decreti di nomina di componenti di Commissioni tributarie in Sicilia, emessi dall'Assessore per le finanze della Regione, anche se tale deliberazione e' stata motivata col rilievo che la nomina e' di competenza dello Stato e la Regione pretenda invece che essa rientri nella sua competenza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul conflitto di attribuzione fra la Regione siciliana e lo Stato, sollevato dalla Regione siciliana col ricorso 20 marzo 1956 in relazione alla deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei conti 2 dicembre 1954, n. 30, concernente la nomina di componenti di Commissioni tributarie:
respinge l'eccezione di improponibilità dell'Avvocatura generale dello Stato;
dichiara inammissibile il ricorso della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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