Corte costituzionale

Sentenza n. 18/1957

Corte cost., sent. 26 gennaio 1957, n. 18

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
18/1957
Data di deposito
26 gennaio 1957
Data di decisione
19 gennaio 1957
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giuseppe Castelli Avolio
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:18

Norme oggetto del giudizio

  • A, decreto del Presidente della Regione siciliana n. 78 del 20 aprile 1951
  • art. 1, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 567 del 30 giugno 1947
  • art. 31, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 416 del 28 dicembre 1944

Parametri

  • art. 134, Costituzione
  • art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 40, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 41, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 14, statuto regione Sicilia
  • art. 39, comma 1, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 186

L'istituto dei conflitti di attribuzione tra Stato e regione e tra regioni trae la sua ragione d'essere dalla necessita' di comporre un contrasto insorto fra enti costituzionali, definendo la sfera delle rispettive competenze. Esso e' pertanto il mezzo concesso a difesa di un interesse tutto particolare, che si risolve nell'interesse al rispetto della competenza dell'ente e, come tale, necessariamente trascende l'interesse particolare di singoli alla conservazione o alla rimozione dell'atto la cui emanazione ha dato occasione al conflitto. La figura del controinteressato non ha quindi riscontro nel giudizio in questione, per cui e' da escludere l'applicabilita' delle norme di procedura relative alla notifica del ricorso a detto soggetto. V. ord. del 30 maggio 1956 (emessa nel giudizio definito con sentenza n. 18 del 1956).

Massima n. 187

Il conflitto di attribuzione denunciabile davanti alla Corte costituzionale puo' concernere solo atti amministrativi o di normazione subordinata (regolamenti). Il vizio dell'atto, che puo' essere denunciato, e' solo la violazione di una sfera di competenza dello Stato o delle Regioni, che trovi il suo fondamento in una norma costituzionale. Il ricorso per conflitto di attribuzione si distingue dalla comune impugnativa per incompetenza, in sede giurisdizionale amministrativa, perche' la pronunzia della Corte trascende il caso specifico, che ha dato occasione alla controversia, definendo le sfere delle rispettive competenze costituzionali degli organi in conflitto.

Massima n. 188

La norma del primo comma dell'art. 39 dello Statuto speciale per la Sicilia, secondo la quale "il regime doganale della Regione e' di competenza esclusiva dello Stato", non ammette, nella sua chiara ed ampia formulazione, eccezioni di sorta. Con essa si e' inteso riservare alla competenza, non solo normativa, ma anche amministrativa dello Stato, tutto quanto concerne sia le modalita' di transito delle merci nella Regione, che la materia dei relativi diritti doganali. L'istituzione di un deposito franco incide sulla materia doganale, risolvendosi in un particolare regime, per effetto del quale una parte del territorio nazionale viene posta fuori dalla linea doganale (art. 1 legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424). L'istituzione di depositi franchi puo' anche soddisfare interessi economico-sociali della Regione, ma il fatto che l'apprezzamento di questi interessi sia rimesso alla competenza degli organi regionali dall'art. 14 dello Statuto, non implica che, nella scelta dei mezzi per soddisfarli, la Regione possa valicare i limiti che ad essa specificamente fissa lo stesso Statuto, interferendo nella disciplina di materie di esclusiva competenza statale. Con la disposizione contenuta nell'art. 1 del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567, non furono trasferite al Presidente della Giunta regionale tutte le funzioni gia' esercitate nel territorio della Regione dall'Alto Commissario, ma solo quelle previste in disposizioni di legge "ancora applicabili": condizione questa che non si verificava per il potere di concedere depositi franchi, di cui all'art. 31 del D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 416, da ritenersi abrogato per incompatibilita', una volta che la materia era stata regolata dall'art. 39 dello Statuto siciliano, frattanto entrato in vigore. Dev'essere pertanto annullato, perche' ha invaso la sfera di competenza riservata allo Stato, il decreto del Presidente della Regione siciliana 20 aprile 1951, n. 78, che concede il regime di deposito franco allo stabilimento industriale tessile della Societa' "Cotonificio siciliano".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunziando sul confiitto di attribuzione fra lo Stato e la Regione siciliana sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso del 20 marzo 1956 in relazione al decreto del Presidente della Regione siciliana 20 aprile 1951, n. 78, concernente la concessione del regime di deposito franco allo stabilimento industriale e tessile della S. p. a. "Cotonificio Siciliano":

respinge le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa della Regione;

accoglie il ricorso e dichiara la competenza dello Stato per la concessione dei depositi franchi anche nel territorio della Regione siciliana e

annulla il decreto del Presidente della Regione, innanzi indicato, 20 aprile 1951, n. 78.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI

- GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.

Testo integrale

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