Corte costituzionale
Sentenza n. 17/1957
Corte cost., sent. 26 gennaio 1957, n. 17
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 17/1957
- Data di deposito
- 26 gennaio 1957
- Data di decisione
- 19 gennaio 1957
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Nicola Jaeger
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:17
Norme oggetto del giudizio
- A, decreto del Presidente della Regione siciliana n. 170 del 19 aprile 1955
- legge della Regione siciliana n. 2 del 1° luglio 1947
- legge della Regione siciliana n. 20 del 29 dicembre 1947
- decreto del Presidente della Repubblica n. 507 del 12 aprile 1948
- decreto del Presidente della Repubblica n. 654 del 6 maggio 1948
- art. 72, regio decreto n. 1401 del 17 ottobre 1922
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 15, statuto regione Sicilia
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 20, statuto regione Sicilia
- art. 23, ultimo co., statuto regione Sicilia
- art. 43, statuto regione Sicilia
- art. 36, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 184
Nei giudizi concernenti conflitti di attribuzione tra Stato e Regione devono ritenersi legittimati ad agire e a contraddire soltanto gli Enti, che si affermano titolari della potesta' rispetto alla quale e' sorto il conflitto. In detti giudizi non e' neanche ammessa la partecipazione volontaria in via di intervento del privato indirettamente interessato, per cui non e' richiesto che il ricorso gli sia notificato. Cfr. 6/57 A.
Massima n. 185
Gli atti amministrativi inerenti alla riscossione delle imposte erariali, nel territorio della Sicilia, debbono considerarsi atti amministrativi regionali. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, dello Statuto, e' competente a decidere, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa, i ricorsi straordinari contro gli atti amministrativi regionali. Costituisce percio' legittimo esercizio di potesta' amministrativa il decreto 19 aprile 1955, n. 170 A, del Presidente della Regione, che annulla il decreto dell'Intendente di finanza di Palermo, con cui era stata negata la sospensione degli atti esecutivi promossi dall'Esattore nei confronti della Societa' Mondello Immobiliare Italo-Belga per recupero di imposta di ricchezza mobile.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul conilitto di attribuzione fra lo Stato e la Regione siciliana, sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso del 20 mario 1956, in relazione al decreto del Presidente della Regione 19 aprile 1955, n. 170 - A, che accoglieva il ricorso straordinario proposto dalla Società Mondello Immobiliare Italo - Belga, in materia di sospensione degli atti esecutivi per la ricossione di imposte di ricchezza mobile:
respinge la eccezione di irricevibilità proposta dalla difesa della Regione;
dichiara la competenza del Presidente della Regione a decidere i ricorsi straordinari riguardanti la sospensione degli atti esecutivi per la riscossione delle imposte dirette, prevista dall'art. 72 del T.U. approvato con R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze