Corte costituzionale

Sentenza n. 17/1957

Corte cost., sent. 26 gennaio 1957, n. 17

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
17/1957
Data di deposito
26 gennaio 1957
Data di decisione
19 gennaio 1957
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Nicola Jaeger
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:17

Norme oggetto del giudizio

  • A, decreto del Presidente della Regione siciliana n. 170 del 19 aprile 1955
  • legge della Regione siciliana n. 2 del 1° luglio 1947
  • legge della Regione siciliana n. 20 del 29 dicembre 1947
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 507 del 12 aprile 1948
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 654 del 6 maggio 1948
  • art. 72, regio decreto n. 1401 del 17 ottobre 1922

Parametri

  • art. 134, Costituzione
  • art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 14, statuto regione Sicilia
  • art. 15, statuto regione Sicilia
  • art. 17, statuto regione Sicilia
  • art. 20, statuto regione Sicilia
  • art. 23, ultimo co., statuto regione Sicilia
  • art. 43, statuto regione Sicilia
  • art. 36, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 184

Nei giudizi concernenti conflitti di attribuzione tra Stato e Regione devono ritenersi legittimati ad agire e a contraddire soltanto gli Enti, che si affermano titolari della potesta' rispetto alla quale e' sorto il conflitto. In detti giudizi non e' neanche ammessa la partecipazione volontaria in via di intervento del privato indirettamente interessato, per cui non e' richiesto che il ricorso gli sia notificato. Cfr. 6/57 A.

Massima n. 185

Gli atti amministrativi inerenti alla riscossione delle imposte erariali, nel territorio della Sicilia, debbono considerarsi atti amministrativi regionali. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, dello Statuto, e' competente a decidere, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa, i ricorsi straordinari contro gli atti amministrativi regionali. Costituisce percio' legittimo esercizio di potesta' amministrativa il decreto 19 aprile 1955, n. 170 A, del Presidente della Regione, che annulla il decreto dell'Intendente di finanza di Palermo, con cui era stata negata la sospensione degli atti esecutivi promossi dall'Esattore nei confronti della Societa' Mondello Immobiliare Italo-Belga per recupero di imposta di ricchezza mobile.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando sul conilitto di attribuzione fra lo Stato e la Regione siciliana, sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso del 20 mario 1956, in relazione al decreto del Presidente della Regione 19 aprile 1955, n. 170 - A, che accoglieva il ricorso straordinario proposto dalla Società Mondello Immobiliare Italo - Belga, in materia di sospensione degli atti esecutivi per la ricossione di imposte di ricchezza mobile:

respinge la eccezione di irricevibilità proposta dalla difesa della Regione;

dichiara la competenza del Presidente della Regione a decidere i ricorsi straordinari riguardanti la sospensione degli atti esecutivi per la riscossione delle imposte dirette, prevista dall'art. 72 del T.U. approvato con R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.

Testo integrale

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