Corte costituzionale
Sentenza n. 124/1957
Corte cost., sent. 5 novembre 1957, n. 124
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 124/1957
- Data di deposito
- 5 novembre 1957
- Data di decisione
- 31 ottobre 1957
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:124
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana n. 42 del 22 luglio 1957
Parametri
- art. 14, lett.a), statuto regione Sicilia
- art. 14, lett.d), statuto regione Sicilia
- art. 14, lett.e), statuto regione Sicilia
- art. 15, statuto regione Sicilia
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 516
La disposizione dell'art. 14 lett. e dello Statuto della Regione siciliana non puo' essere interpretata in senso finalistico, nel senso cioe', che la norma consentirebbe alla Regione l'esercizio della potesta' legislativa tutte le volte che essa fosse giustificata dall'intento di reggiungere scopi determinati. Pertanto la legge regionale 22 luglio 1957, n. 42 che sospende a tempo indeterminato l'imposta di consumo sulle bevande vinose, e a tempo determinato l'imposta generale sull'entrata, e' costituzionalmente illegittima perche' non trova riscontro nei principi generali della legislazione tributaria statale, ne' in quelli delle leggi che regolano la materia delle due imposte, non esistendo nel nostro sistema tributario e nelle singole leggi, precedenti che dispongono sospensioni di imposte a causa della crisi commerciale di un prodotto. Inoltre la dissociazione tra le due imposte crea un grave squilibrio tra il sistema statale e quello regionale, ponendo in essere tra i due sistemi un contrasto fondamentale.
Massima n. 517
Nell'ambito dello Stato sovrano, non e' concepibile riconoscere alle Regioni poteri tanto ampi da sfuggire ad una ben definibile delimitazione, quale puo' essere offerta unicamente dalla precisa identificazione della materia legislativa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale siciliana 22 luglio 1957, n. 42, approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 13 giugno 1957 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione del 23 luglio 1957, n. 39, recante "sospensione dell'imposta di consumo sui vini, mosti ed uve da vino e provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata per il commercio dei prodotti stessi", in riferimento agli artt. 15 e 36 dello Statuto della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
Testo integrale
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