Corte costituzionale

Sentenza n. 124/1957

Corte cost., sent. 5 novembre 1957, n. 124

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
124/1957
Data di deposito
5 novembre 1957
Data di decisione
31 ottobre 1957
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonino Papaldo
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:124

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana n. 42 del 22 luglio 1957

Parametri

  • art. 14, lett.a), statuto regione Sicilia
  • art. 14, lett.d), statuto regione Sicilia
  • art. 14, lett.e), statuto regione Sicilia
  • art. 15, statuto regione Sicilia
  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 117, Costituzione

Massime

Massima n. 516

La disposizione dell'art. 14 lett. e dello Statuto della Regione siciliana non puo' essere interpretata in senso finalistico, nel senso cioe', che la norma consentirebbe alla Regione l'esercizio della potesta' legislativa tutte le volte che essa fosse giustificata dall'intento di reggiungere scopi determinati. Pertanto la legge regionale 22 luglio 1957, n. 42 che sospende a tempo indeterminato l'imposta di consumo sulle bevande vinose, e a tempo determinato l'imposta generale sull'entrata, e' costituzionalmente illegittima perche' non trova riscontro nei principi generali della legislazione tributaria statale, ne' in quelli delle leggi che regolano la materia delle due imposte, non esistendo nel nostro sistema tributario e nelle singole leggi, precedenti che dispongono sospensioni di imposte a causa della crisi commerciale di un prodotto. Inoltre la dissociazione tra le due imposte crea un grave squilibrio tra il sistema statale e quello regionale, ponendo in essere tra i due sistemi un contrasto fondamentale.

Massima n. 517

Nell'ambito dello Stato sovrano, non e' concepibile riconoscere alle Regioni poteri tanto ampi da sfuggire ad una ben definibile delimitazione, quale puo' essere offerta unicamente dalla precisa identificazione della materia legislativa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale siciliana 22 luglio 1957, n. 42, approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 13 giugno 1957 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione del 23 luglio 1957, n. 39, recante "sospensione dell'imposta di consumo sui vini, mosti ed uve da vino e provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata per il commercio dei prodotti stessi", in riferimento agli artt. 15 e 36 dello Statuto della Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

Testo integrale

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