Corte costituzionale
Sentenza n. 122/1957
Corte cost., sent. 8 luglio 1957, n. 122
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 122/1957
- Data di deposito
- 8 luglio 1957
- Data di decisione
- 4 luglio 1957
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:122
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge n. 959 del 27 dicembre 1953
- art. 1, comma 8, legge n. 959 del 27 dicembre 1953
- art. 1, comma 1, legge n. 953 del 27 dicembre 1953
- art. 1, comma 8, legge n. 953 del 27 dicembre 1953
- art. 131, n.5, regio decreto n. 148 del 4 febbraio 1915
- art. 4, regio decreto n. 2578 del 15 ottobre 1925
- art. 98, n.5, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 2, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 23, Costituzione
- art. 25, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 507
E' irrilevante che nel dispositivo dell'ordinanza di rinvio non sia indicata la norma costituzionale che si assume violata, quando questa e' richiamata chiaramente nel testo dell'ordinanza stessa, dalla quale, ad ogni modo, si rileva in maniera precisa la questione di legittimita' costituzionale sottoposta alla Corte.
Massima n. 508
Non e' censurabile dalla Corte l'ordinanza di rimessione nella parte in cui il giudice a quo ha dato sufficiente ragione del suo convincimento circa la rilevanza, per la definizione del giudizio, della questione di legittimita' costituzionale.
Massima n. 509
L'oggetto dell'art. 23 Cost., inteso alla tutela della liberta' e della proprieta' individuale, e' quello di determinare a quali condizioni una prestazione, personale o patrimoniale, puo' essere legittimamente "imposta", cioe' stabilita come obbligatoria a carico di una persona senza che la volonta' di questa vi abbia concorso; la sfera di applicazione di detta disposizione e' limitata alle prestazioni obbligatorie in quanto istituite da un atto di autorita', essendo irrilevante la denominazione della prestazione stessa. Di conseguenza, il sovraccanone gravante sui concessionari di grandi derivazioni idroelettriche rientra tra le prestazioni patrimoniali alle quali e' applicabile l'art. 23 cit. - a prescindere dallo stabilire se esso abbia carattere tributario ovvero sia un corrispettivo della concessione o un indennizzo ai Comuni -, in quanto si tratta di un obbligo, consistente nella corresponsione di una somma di denaro, imposto ai concessionari senza il concorso della loro volonta', per effetto di un atto emanato dal Ministro dei lavori pubblici. Conformi: sentt. nn. 4 e 30 del 1957.
Massima n. 510
L'art. 23 della Costituzione, nello stabilire che nessuna prestazione personale o patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge, non esclude che presupposti o elementi della prestazione possano essere determinati con provvedimenti amministrativi che siano espressione di discrezionalita' tecnica, purche' sia assicurata nella procedura relativa una congrua garanzia agli interessati. Non contrasta con l'art. 23 della Costituzione l'art. 1, commi 1 e 8, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici il potere di determinare il perimetro dei bacini imbriferi montani ai fini della imposizione del sovraccanone ai concessionari di grandi derivazioni; in quanto la discrezionalita' del provvedimento che stabilisce il presupposto della prestazione e' di ordine tecnico, e il procedimento che lo precede offre sufficienti garanzie a favore degli obbligati alla prestazione. Pertanto e' infondata la questione della legittimita' costituzionale dei detti commi 1 e 8 dell'art. 1 della legge n. 959 del 1953.
Massima n. 511
La inosservanza dei termini di cui all'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale, la mancanza per gli enti locali e le aziende municipalizzate di deliberazioni a stare in giudizio ovvero di approvazioni delle stesse o ratifiche, oppure di autorizzazioni, sono tutte cause di inammissibilita' della costituzione delle parti nei procedimenti incidentali di legittimita' costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui procedimenti elencati in epigrafe;
respinte le eccezioni pregiudiziali proposte dal Comune di Pizzoli;
dichiara non fondata la questione, proposta con le sopra indicate sei ordinanze del Tribunale superiore delle acque pubbliche del 3 novembre 1956, sulla legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi primo e ottavo, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, contenente modificazioni al T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e gli impianti elettrici, riguardanti l'economia montana, in riferimento all'art. 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI.
Testo integrale
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